SCIA inefficace e poteri di vigilanza edilizia fuori dai termini decadenziali (TAR Puglia n. 1452 del 30.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
La SCIA presentata per un intervento che la legge subordina al rilascio del permesso di costruire è originariamente inefficace: non si verte in ipotesi di attività legittimamente segnalata e non opera, pertanto, il termine decadenziale di trenta giorni previsto dall’art. 19, co. 3 e 6-bis, l. n. 241/1990. In tali casi l’Amministrazione esercita le attribuzioni di vigilanza edilizia fatte salve dall’art. 21, co. 2-bis, l. n. 241/1990 e può ordinare la cessazione dei lavori anche oltre i termini. Il principio si rafforza in zona sottoposta a vincolo paesaggistico, dove l’intervento non è assentibile senza autorizzazione paesaggistica. L’ordine di demolizione ex art. 31, co. 9, d.P.R. n. 380/2001 impone la sola rimozione dell’abuso e la restituzione dello stato dei luoghi: non implica la costruzione di quanto assentito con un titolo edilizio mai attuato e ormai decaduto.

Il Fatto

La ricorrente è proprietaria di un terreno in zona a vincolo paesaggistico, sul quale insisteva una villa assentita in origine con concessione edilizia. Con permesso di costruire del 2002-2003 otteneva l’autorizzazione alla demolizione e ricostruzione. I controlli di cantiere accertavano però opere in totale difformità dal titolo, con sequestro dell’area e procedimento penale; seguivano richieste di sanatoria, accoglimento della compatibilità paesaggistica e permessi in sanatoria.

Il giudice penale, con sentenza divenuta irrevocabile, dichiarava la ricorrente colpevole e disponeva la demolizione e la rimessione in pristino; il successivo decreto del pubblico ministero e il decreto del Tribunale rigettavano l’opposizione, rilevando la totale difformità e applicando l’art. 31 del testo unico edilizia. Eseguita la demolizione, la ricorrente presentava una SCIA per ricostruire secondo il progetto originario. Il Comune la dichiarava inefficace, ordinando di non effettuare l’intervento perché la nuova costruzione richiedeva il permesso di costruire. Di qui il ricorso.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina anzitutto il motivo sull’esistenza di un titolo abilitante. La tesi della ricorrente — secondo cui l’esecuzione dell’ordine di demolizione comprenderebbe la costruzione dell’edificio assentito nel 2002-2003 — è infondata: la realizzazione di un’opera mai venuta a esistenza non può qualificarsi come rimessione in pristino, poiché i luoghi non si sono mai trovati nella condizione che deriverebbe dai lavori segnalati.

La conclusione trova conferma nel decreto che ha respinto l’opposizione, ove si legge che la sentenza irrevocabile “ha definitivamente accertato la totale difformità” delle opere e che l’immobile è un organismo edilizio integralmente diverso, con volumi nuovi e autonoma utilizzabilità. Si applica quindi la disciplina dell’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001 e non quella dell’art. 34, riservata alle difformità parziali: l’ordine di demolizione si estende all’intero organismo e alle superfetazioni.

Il titolo edilizio del 2002-2003 non vale più come titolo abilitante: le opere assentite non sono state realizzate ed è decorso il termine di validità (tre anni, con richiesta di nuova concessione per la parte non ultimata), come espressamente previsto nello stesso provvedimento. La ricorrente doveva quindi chiedere un nuovo titolo. Irrilevanti la contraddittorietà dei precedenti rilasci e i costi sostenuti: il Comune non è vincolato ai propri comportamenti contra legem e le conseguenze lamentate derivano dagli illeciti accertati.

Quanto al termine decadenziale, la censura è infondata. Il termine dell’art. 19, co. 3, l. n. 241/1990 opera solo per attività astrattamente avviabili mediante SCIA; se la legge esige un titolo diverso, come il permesso di costruire, resta ferma la vigilanza dell’art. 21, co. 2-bis. Il Comune non ha esercitato un potere inibitorio, ma rilevato l’inefficacia della segnalazione per difetto del titolo richiesto, come conferma la stessa terminologia dell’atto.

Il principio si rafforza per l’area vincolata: senza autorizzazione paesaggistica la SCIA non abilita all’esecuzione, e l’autorizzazione correlata al titolo decaduto ha perso efficacia. Cadono anche le censure sull’art. 21-nonies e sulle garanzie procedimentali, non vertendosi in esercizio dei poteri di cui all’art. 19, co. 4. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese e oscuramento dei dati identificativi.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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