Ottemperanza al giudicato e penalità di mora anche per i crediti pecuniari (TAR Calabria n. 1851 del 30.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. è ammissibile anche quando l’ottemperanza riguardi sentenze di condanna al pagamento di somme di denaro. L’istituto ha carattere sanzionatorio e si aggiunge agli interessi legali dovuti ex lege o disposti nella medesima condanna. La somma è determinata nella misura degli interessi legali per ogni mese o frazione di mese, dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento e sino all’adempimento spontaneo o all’insediamento del commissario. In materia di esecuzione del giudicato, l’amministrazione ha l’onere di provare l’avvenuta esecuzione del provvedimento giurisdizionale ritualmente notificato.

Il Fatto

I ricorrenti hanno proposto ricorso per ottemperanza al fine di ottenere l’esecuzione di un decreto della Corte di Appello di Catanzaro, divenuto definitivo. Il primo creditore agiva per la condanna al pagamento di una somma a titolo di danno non patrimoniale, oltre interessi; il secondo, nella qualità di difensore distrattario, per onorario ed esborsi.

I ricorrenti rappresentavano di avere inviato all’amministrazione la richiesta di pagamento ai sensi dell’art. 5-sexies l. n. 89/2001 e che erano decorsi i sei mesi previsti. Chiedevano inoltre la nomina di un commissario ad acta e la condanna dell’amministrazione al pagamento della somma di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. per il ritardo. Il Ministero della Giustizia, ritualmente notificato, non si costituiva.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva che il decreto azionato è assistito da autorità di cosa giudicata, come da certificazione in atti. Accerta inoltre che la richiesta di pagamento ex art. 5-sexies l. n. 89/2001 è stata inviata e che sono decorsi i sei mesi dalla presentazione dell’istanza.

L’amministrazione non ha dato prova, come era suo onere, di avere eseguito il provvedimento giurisdizionale, pur ritualmente notificato. Sussistono pertanto tutti i requisiti per l’accoglimento dell’azione di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e ss. cod. proc. amm.

Quanto alla domanda di condanna ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., il Tribunale ne afferma l’ammissibilità anche nelle ipotesi in cui l’ottemperanza concerne sentenze di condanna al pagamento di somme di denaro. Richiama sul punto Cons. Stato, Ad. Plen., n. 15 del 2014 e la novella introdotta dall’art. 1, comma 781, l. n. 208 del 2015.

Non ravvisando iniquità o altre cause ostative, il Collegio determina la penalità di mora nella misura degli interessi legali per ogni mese o frazione di mese. Tale importo si aggiunge, stante il carattere sanzionatorio dell’istituto, agli interessi legali dovuti ex lege o disposti nella condanna, e decorre dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento sino all’adempimento spontaneo o all’insediamento del commissario.

Il Tribunale ordina all’amministrazione di dare esecuzione al titolo nel termine di 60 giorni e nomina sin d’ora, per il caso di persistente inottemperanza, un commissario ad acta individuato dal Capo del Dipartimento per gli affari di giustizia. Le spese del giudizio sono poste a carico dell’amministrazione, liquidate in favore del difensore distrattario secondo i parametri del d.m. n. 55 del 2014 per l’esecuzione mobiliare. In caso di mancata refusione, al pagamento provvede il commissario, in applicazione del principio di pienezza e concentrazione delle tutele e di economia processuale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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