Porto d’armi: affidabilità e sindacato sul pericolo di abuso (Cons. Stato n. 10009 del 17.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il porto d’armi non costituisce un diritto assoluto, ma una eccezione al divieto di detenere armi, riconoscibile solo a fronte della piena e completa sicurezza circa il buon uso delle armi stesse. Il potere dell’Autorità di pubblica sicurezza di rilasciare la licenza ex artt. 11 e 43 R.D. n. 773/1931 è espressione di una valutazione ampiamente discrezionale, che nella comparazione degli interessi assegna carattere prevalente alla sicurezza e all’incolumità pubblica rispetto all’interesse del privato. Il giudizio di inaffidabilità si fonda su un ragionamento induttivo di tipo probabilistico, che non richiede la certezza oltre ogni ragionevole dubbio, ma una prognosi assistita da attendibile grado di verosimiglianza. La natura discrezionale del provvedimento non giustifica un sindacato giurisdizionale attenuato: il giudice amministrativo deve esercitare un controllo pieno e penetrante, verificando i fatti posti a fondamento dell’atto e la ragionevolezza e proporzionalità della prognosi inferenziale, nei limiti del merito e del divieto di sindacato sostitutivo.
Il Fatto
Il ricorrente ha presentato alla Questura istanza di rinnovo della licenza di porto di fucile ad uso tiro a volo ai sensi dell’art. 43 T.U.L.P.S.. Nel corso dell’istruttoria sono emerse reiterate frequentazioni, proprie e del figlio convivente, con persone gravate da pregiudizi di polizia. Comunicati i motivi ostativi, l’interessato ha depositato osservazioni, eccependo il difetto di istruttoria per la mancata indicazione dei nominativi dei soggetti controindicati e contestando la rilevanza delle frequentazioni del figlio minore.
L’Amministrazione ha negato l’istanza, ritenendo le osservazioni non idonee a superare il giudizio di inaffidabilità. Il TAR adito ha respinto il ricorso, valorizzando gli approfondimenti istruttori disposti in giudizio. L’interessato ha proposto appello, riproponendo le doglianze non accolte, in chiave critica verso la sentenza di primo grado.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla qualificazione del potere in materia di armi: la regola è il divieto di detenzione, cui la licenza di polizia deroga in presenza di specifiche ragioni e in assenza di rischi anche solo potenziali. Richiamata la giurisprudenza costituzionale (in particolare la sentenza n. 440 del 1993 e la sentenza n. 109 del 2019), il Consiglio di Stato ribadisce che il controllo dell’Autorità deve essere più penetrante rispetto ai provvedimenti permissivi di tipo diverso.
Il giudizio demandato all’Autorità di pubblica sicurezza è ampiamente discrezionale e implica una comparazione in cui, mancando un diritto assoluto al porto d’armi, prevale l’interesse pubblico alla sicurezza, tanto più quando l’impiego dell’arma sia per attività di diporto o sportiva. Il pericolo di abuso va desunto da elementi non immaginari o aleatori, secondo un ragionamento induttivo di tipo probabilistico, con prognosi assistita da attendibile grado di verosimiglianza: è sufficiente che il pericolo appaia “più probabile che non”.
Da ciò non deriva alcuna attenuazione del controllo giurisdizionale. Il Collegio afferma che, quanto più si estendono le maglie della discrezionalità, tanto più è necessario un sindacato penetrante, volto a evitare che sotto il mantello della discrezionalità si celi un esercizio arbitrario della funzione. Il giudice può accedere pienamente ai fatti e verificarne l’attendibilità, con il solo limite del merito e del divieto di sindacato sostitutivo, in attuazione del principio di pienezza ed effettività della tutela ex art. 113 Cost.
Nel merito, i fatti posti a fondamento del diniego risultano analiticamente riportati e incontestati: le plurime frequentazioni, del ricorrente e del figlio convivente, con soggetti gravati da pregiudizi di polizia. Il Collegio non ravvisa profili di incongruità o illogicità e ritiene irrilevante la mancata indicazione dei nominativi, permanendo il dato dell’effettiva esistenza degli elementi di fatto su cui si fonda il giudizio inferenziale. L’appello è pertanto respinto, con conferma della sentenza impugnata e compensazione delle spese in ragione dell’originalità dell’oggetto.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.