Ottemperanza e quantificazione del danno da illegittimo diniego di retrocessione (TAR Campania n. 2556 del 26.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
In sede di ottemperanza, ai sensi dell’art. 34, comma 4, ultimo periodo, c.p.a., il giudice amministrativo determina la somma dovuta per il danno derivante dall’inosservanza del giudicato, potendo recepire la stima del verificatore nominato con ordinanza istruttoria quando essa risulti logica, ragionevole e attendibile all’esito del contraddittorio. Il riferimento ai valori OMI costituisce criterio oggettivo e specifico di individuazione delle zone di mercato, prevalente rispetto a ricostruzioni estimative generiche fondate su singoli precedenti giurisprudenziali relativi ad aree limitrofe. L’eventuale modifica della perimetrazione delle zone OMI tra due epoche non prova di per sé una sostanziale alterazione dei valori in gioco, dovendosi piuttosto ritenere che essa rifletta il mutamento del mercato immobiliare nel tempo. In assenza di alternative ricostruzioni estimative validamente spendibili, la stima del verificatore è idonea a fondare la liquidazione del danno risarcibile. La pari responsabilità delle parti nella causazione della lite giustifica la compensazione integrale delle spese.

Il Fatto

Un risalente contenzioso inter partes, definito con sentenza del Consiglio di Stato n. 6031/2019, aveva annullato il diniego parziale di retrocessione di un suolo già espropriato dal Comune e i conseguenti atti di concessione a un terzo. Con successivo ricorso i ricorrenti avanzavano domanda risarcitoria per i danni subiti per effetto del diniego illegittimo; il TAR l’accoglieva con sentenza n. 1479/2023, non appellata, ordinando al Comune di offrire un importo commisurato al differenziale tra il valore del suolo all’epoca del diniego e l’importo posto a carico degli interessati per la retrocessione, da rivalutarsi e ridursi del 40%.

Le parti non raggiungevano un’intesa sulla quantificazione. Il Comune offriva complessivamente euro 66.966,16, non ritenuta congrua dai ricorrenti, che adivano il giudice dell’ottemperanza ex art. 34, comma 4, ultimo periodo, c.p.a. per la determinazione della somma dovuta. Il Collegio disponeva verificazione con ordinanza n. 2542/2024 e successivi chiarimenti con ordinanza n. 6383/2024.

La Motivazione della Corte

Il verificatore, applicando i criteri fissati nella sentenza ottemperanda, perveniva a un importo di complessivi euro 100.342,80, così articolato: valore del bene al 2003 pari a euro 101.035,20; valore di retrocessione pari a euro 12.273,03; differenza risarcitoria calcolata al 2023, rivalutata e maggiorata degli interessi legali; riduzione del 40% come da sentenza n. 1479/2023. Gli importi si fondano su dati omogenei desunti dalla fonte OMI per valori unitari di superficie, riferiti a due tipologie abitative e agli anni 2003 e 2023.

Il Comune contestava la non omogeneità dei dati OMI, assumendo che la zona di riferimento al 2003 comprendesse ambiti più estesi e appetibili rispetto alla sottozona del 2023, con conseguente inattendibilità del coefficiente di devalutazione. Il Collegio ritiene la censura non meritevole di accoglimento. Il riferimento a valori di immobili siti in aree limitrofe, desunti da un’unica sentenza, sconta genericità a fronte della più specifica e oggettiva individuazione delle zone OMI, già mediate all’interno delle singole aree.

Il Comune non dimostra inoltre che la ridotta estensione della zona OMI al 2023 rispetto al 2003 determini una sostanziale modifica dei valori. Più ragionevolmente, la modifica delle zone riflette il mutamento dei valori: nel 2003 le aree erano sostanzialmente equivalenti, mentre all’attualità risultano differenziate per il diverso sviluppo urbanistico delle articolazioni periferiche della città.

In assenza di alternative ricostruzioni estimative validamente spendibili, il Collegio conclude per la complessiva logicità, ragionevolezza e attendibilità della stima del verificatore, alla quale fa integrale rinvio, liquidando il danno in complessivi euro 100.342,80, oltre interessi ulteriori. Quanto alle spese, l’esito della verificazione si colloca in sostanziale mediana rispetto alle pretese delle parti (euro 174.912,78 richiesti dai ricorrenti ed euro 66.966,16 offerti dal Comune); ne discende la compensazione integrale delle spese inter partes, con liquidazione delle spese di verificazione a carico solidale di entrambe le parti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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