Ottemperanza: la nuova determinazione negativa rende improcedibile il ricorso (TAR Puglia n. 593 del 15.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, la circostanza che l’amministrazione, dopo la sentenza favorevole al ricorrente, abbia effettivamente provveduto alla riedizione del potere adottando un nuovo provvedimento espresso, ancorché di contenuto negativo e non satisfattivo del bene della vita, determina la sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell’art. 35, co. 1, lett. c, cod. proc. amm.. La declaratoria di cessata materia del contendere ex art. 34, co. 5, cod. proc. amm. presuppone, invece, che la parte ricorrente abbia ottenuto in via amministrativa proprio il bene della vita atteso. Ne consegue che, in presenza di un nuovo atto finale negativo, la definizione del giudizio va pronunciata in rito, con declaratoria di improcedibilità e compensazione delle spese, senza che rilevi l’eventuale contestazione degli atti endo-procedimentali posti a fondamento della nuova determinazione.
Il Fatto
I ricorrenti, già vittoriosi dinanzi al TAR Puglia con la sentenza n. 1000/2024, hanno agito per l’ottemperanza avverso l’inerzia del Comune di Gallipoli, chiedendo che fosse dichiarato l’obbligo dell’amministrazione di riesaminare l’istanza edilizia presentata il 17 marzo 2022 e di adottare un nuovo provvedimento finale conforme ai rilievi contenuti nella pronuncia.
Si sono costituiti il Comune e il Ministero della Cultura, il quale ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva. Nel corso del giudizio il Comune ha riferito di aver riattivato il procedimento e, all’esito dell’istruttoria, ha adottato un nuovo provvedimento di rigetto dell’istanza edilizia del 31 marzo 2026. Alla camera di consiglio dell’8 aprile 2026 i ricorrenti hanno dichiarato la cessata materia del contendere per la sopravvenuta conclusione del procedimento e il Collegio ha trattenuto la causa in decisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha in primo luogo rigettato la richiesta di estromissione del Ministero della Cultura, rilevando che l’amministrazione era parte della sentenza oggetto di ottemperanza e che, pertanto, il contraddittorio era stato correttamente esteso nei suoi confronti.
Nel merito, la sentenza ha escluso che la fattispecie potesse essere qualificata in termini di cessata materia del contendere, come richiesto dai ricorrenti alla luce della dichiarazione resa in udienza. Richiamando un consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa, il TAR osserva che la cessazione della materia del contendere postula che la parte ab origine ricorrente abbia ottenuto in via amministrativa il bene della vita atteso, rendendo così inutile la prosecuzione del processo.
Nel caso di specie, sebbene l’amministrazione abbia effettivamente provveduto alla riedizione del potere concludendo il procedimento con un nuovo atto finale in ottemperanza alla sentenza n. 1000/2024, quel provvedimento è di segno negativo. I ricorrenti, inoltre, avevano contestato nel ricorso per ottemperanza anche i rilievi contenuti negli atti endo-procedimentali posti a fondamento del nuovo rigetto, il che conferma che non avevano ottenuto l’utilità sostanziale sperata.
Il Collegio ha quindi ricondotto la vicenda alla categoria della sopravvenuta carenza di interesse ex art. 35, co. 1, lett. c, cod. proc. amm., dichiarando il ricorso improcedibile, con integrale compensazione delle spese di lite.
Nota della Redazione
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