Contrattualizzazione degli erogatori privati accreditati e continuità dei LEA (TAR Abruzzo n. 172 del 19.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’accreditamento definitivo di una struttura sanitaria privata non fa sorgere in capo alla stessa un diritto alla stipula dell’accordo contrattuale con il Servizio sanitario regionale, posto che l’operatività del soggetto accreditato consegue unicamente alla conclusione del contratto di cui all’art. 8-quinquies del d.lgs. n. 502/1992. La regione, nell’esercizio della propria discrezionalità programmatoria e nei limiti della sostenibilità finanziaria del fondo sanitario, può legittimamente prorogare i rapporti contrattuali in essere in attesa della definizione di una nuova e complessa metodologia di riparto delle risorse, senza che ciò integri una sospensione illegittima del titolo concessorio. L’interesse delle strutture accreditate si configura come aspettativa a concorrere alla ripartizione delle risorse in condizioni di parità, cedevole rispetto alle esigenze di continuità assistenziale e ai vincoli di bilancio. In materia di sanità pubblica, la fissazione del tetto massimo di spesa e la distribuzione delle risorse tra gli erogatori costituiscono scelte autoritative di programmazione, sindacabili solo per illogicità o manifesta irragionevolezza.
Il Fatto
Una società, erogatrice privata di prestazioni di specialistica ambulatoriale, impugnava la nota regionale che confermava per il 2024 il tetto di spesa dell’anno precedente, nonché le successive delibere di proroga dei contratti e quelle di avvio della nuova contrattualizzazione. La ricorrente, pur in possesso di accreditamento definitivo, lamentava di essere stata esclusa dalle negoziazioni 2024 e 2025 e di aver ottenuto, solo con la delibera n. 600 del 2025, un budget ritenuto insoddisfacente. La Regione Abruzzo resisteva, evidenziando il complesso percorso di ridefinizione della programmazione sanitaria, in attesa dell’entrata in vigore della riforma di cui alla legge n. 118/2022.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente ricostruito il quadro normativo di riferimento, segnalando come la riforma dell’art. 8-quinquies del d.lgs. n. 502/1992, introdotta dalla legge n. 118/2022, non fosse ancora efficace, essendo stata più volte prorogata la sua applicazione. In tale contesto di incertezza, la Regione aveva legittimamente avviato un’istruttoria complessa, avvalendosi dell’Agenas, per superare il criterio storico di riparto dei budget e definire i nuovi fabbisogni. Il TAR ha quindi dichiarato infondata la censura relativa alla mancata ammissione alla contrattazione per il 2024: la conferma provvisoria dei tetti di spesa precedenti, giustificata dalla necessità di completare l’istruttoria e dal subentrare della nuova Giunta, non presentava profili di illogicità.
La Corte ha escluso che l’accreditamento conferisca un diritto alla contrattualizzazione, richiamando la distinzione tra titolo abilitativo e accordo negoziale. La proroga dei rapporti in essere, disposta con le delibere n. 945/2024 e n. 406/2025, è stata ritenuta ragionevole e adeguatamente motivata, essendo finalizzata a garantire la continuità dei LEA in una fase di vacanza dell’esecutivo, di emersione di un disavanzo e di rinvio della riforma nazionale.
Quanto alla determinazione del tetto di spesa per gli erogatori di prima contrattualizzazione, il Collegio ha giudicato il criterio adottato (parametrato al budget minimo già riconosciuto a una struttura della medesima branca) non illogico né discriminatorio, in quanto funzionale a consentire l’acquisizione del necessario know-how. In definitiva, il TAR ha respinto il ricorso introduttivo e tutti i motivi aggiunti, affermando che le scelte programmatorie in materia sanitaria, avendo natura autoritativa, possono essere sindacate solo in presenza di macroscopiche illogicità, non riscontrabili nel caso di specie, e ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese di lite.
Nota della Redazione
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