Ottemperanza e riedizione del potere: il giudicato impone istruttoria, non assegnazione (TAR Sicilia n. 2981 del 27.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice è chiamato anzitutto a qualificare le domande proposte avverso la riedizione del potere conseguente a un giudicato, distinguendo quelle che attengono propriamente all’esecuzione da quelle che riguardano il prosieguo dell’azione amministrativa e non incidono sul giudicato. La sentenza di annullamento che rimetta all’amministrazione l’individuazione dell’avente diritto, in applicazione di principi conformativi, non impone l’assegnazione del bene a uno dei contendenti, ma un obbligo di rinnovazione istruttoria e di motivata determinazione. È pertanto non elusiva la determina che, riesaminati gli atti, ritenga non provato il requisito della residenza effettiva per nessuno dei soggetti e non disponga l’assegnazione. Le censure residue, estranee al giudicato, vanno scrutinate previa conversione del rito ai sensi dell’art. 32, comma 2, cod. proc. amm.
Il Fatto
La ricorrente agisce per l’ottemperanza a una precedente sentenza del TAR Catania, con la quale era stata annullata la graduatoria nella parte in cui assegnava un unico alloggio a due soggetti appartenenti a nuclei familiari distinti, con salvezza delle ulteriori determinazioni dell’Agenzia in ordine all’individuazione dell’avente diritto secondo i principi conformativi indicati in sentenza.
In sede di riedizione del potere l’ARISME ha annullato parzialmente la graduatoria ed escluso entrambi i soggetti, sul presupposto della mancata prova della residenza effettiva nell’alloggio nel periodo febbraio-agosto 2018. La ricorrente deduce la nullità della determina per violazione ed elusione del giudicato e, in subordine, l’illegittimità per difetto di istruttoria, violazione delle garanzie procedimentali e dei principi di buon andamento. L’Agenzia eccepisce l’inammissibilità del ricorso, estraneo all’ottemperanza.
La Motivazione della Corte
In via preliminare il Collegio affronta la questione della rappresentanza processuale del Commissario straordinario del Governo per il risanamento delle baraccopoli. Qualificato quale Amministrazione dello Stato ai sensi degli articoli da 1 a 11 del R.D. n. 1611/1933, esso è soggetto al patrocinio obbligatorio ed esclusivo dell’Avvocatura dello Stato. Ne consegue la nullità della procura conferita a un avvocato del libero foro, con difetto di ius postulandi e stralcio degli atti sottoscritti.
Nel merito dell’eccezione di inammissibilità, il Tribunale richiama l’insegnamento dell’Adunanza Plenaria n. 2/2013: il giudizio di ottemperanza ha contenuto composito e, per ragioni di effettività della tutela, attrae anche le doglianze relative alla riedizione del potere, purché il giudice qualifichi le domande e ne tragga le conseguenze quanto a rito e poteri. Il primo motivo, incentrato sulla nullità per elusione del giudicato, appartiene propriamente all’ottemperanza ed è ammissibile.
Nel merito il motivo è infondato. La portata conformativa della sentenza va ricostruita muovendo dall’atto introduttivo del giudizio concluso: esso contestava l’assegnazione del medesimo alloggio a due soggetti di nuclei distinti e, in secondo motivo, la residenza del controinteressato. Il TAR aveva accolto solo la prima censura, rimettendo all’Agenzia l’accertamento sulla residenza effettiva nel periodo febbraio-agosto 2018.
L’obbligo discendente dal giudicato era dunque quello di adottare una determinazione nel rispetto dei due principi conformativi: divieto di assegnazione del medesimo alloggio a soggetti di nuclei diversi e assegnazione a chi avesse provato la residenza effettiva. L’ARISME non era vincolata ad assegnare l’alloggio a uno dei due, potendo l’esito essere negativo ove il requisito non fosse risultato provato. La determina che ha riesaminato gli atti e concluso per l’insussistenza della prova non è pertanto elusiva.
Respinta la domanda di nullità, il Collegio dispone ai sensi dell’art. 32, comma 2, cod. proc. amm. la conversione del rito in azione di annullamento per i motivi subordinati, con trattazione in udienza pubblica e spese riservate al definitivo. Il beneficio del gratuito patrocinio è revocato, avendo l’Agenzia delle Entrate segnalato il superamento dei limiti di reddito.
Nota della Redazione
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