Ottemperanza al decreto ingiuntivo: interessi legali e non commerciali sulle somme residue (TAR Sicilia n. 2985 del 27.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza al decreto ingiuntivo non opposto, divenuto definitivamente esecutivo, il giudice amministrativo ordina alla Pubblica Amministrazione il pagamento delle somme ancora dovute, non corrisposte dopo l’adempimento della sola sorte capitale. Sugli importi residui, costituiti dagli accessori e dalle spese legali del rito monitorio, maturano gli interessi legali di cui all’art. 1284, primo comma, cod. civ., e non gli interessi commerciali del d.lgs. n. 231/2002. Questi ultimi, infatti, si applicano ai soli rapporti commerciali originari tra le parti e restano circoscritti alla sorte capitale indicata nel titolo monitorio. Le somme ulteriori si qualificano come obbligazioni pecuniarie autonome, discendenti dal titolo giudiziale azionato in ottemperanza. Il termine dilatorio di centoventi giorni per le azioni esecutive contro la P.A., previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, risulta decorso.
Il Fatto
Una società ricorrente ottiene, nei confronti di un Comune, un decreto ingiuntivo non opposto e dichiarato definitivamente esecutivo, con condanna dell’Ente al pagamento di una somma di denaro, oltre interessi secondo il d.lgs. n. 231/2002 e rimborso delle spese legali del rito monitorio. Il titolo viene notificato in forma esecutiva all’Amministrazione debitrice.
Il Comune provvede al pagamento della sola sorte capitale, senza corrispondere gli accessori né le spese di lite del procedimento civile. La società propone allora ricorso per ottemperanza davanti al TAR, chiedendo il pagamento del residuo, gli interessi sulle somme ancora dovute e il rimborso delle spese di registrazione del decreto. L’Amministrazione intimata non si costituisce.
La Motivazione della Corte
Il Collegio verifica anzitutto la sussistenza dei presupposti dell’azione: il decreto ingiuntivo è irrevocabile, perché non opposto, ed è stato ritualmente notificato in forma esecutiva. Dalla documentazione emerge inoltre il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, come modificato dalla legge n. 388/2000 e dal d.l. n. 269/2003, convertito dalla legge n. 326/2003.
Accertato l’adempimento parziale dell’Ente, il TAR ordina all’Amministrazione di pagare quanto ancora dovuto in via residua entro sessanta giorni dalla notificazione della sentenza, oltre al rimborso di quanto versato per la registrazione del decreto ingiuntivo.
Il punto qualificante riguarda gli interessi. La ricorrente invoca gli interessi commerciali del d.lgs. n. 231/2002 sull’intero importo. Il Collegio ritiene invece che tali interessi si applichino ai soli rapporti commerciali originari tra le parti, cioè alla sorte capitale indicata nel decreto ingiuntivo, rispetto alla quale l’Amministrazione ha già adempiuto.
Le somme restanti — accessori e spese legali — costituiscono obbligazioni pecuniarie autonome, discendenti dal titolo giudiziale azionato in ottemperanza. Per il loro ritardo di pagamento trovano applicazione gli interessi legali ordinari dell’art. 1284, primo comma, cod. civ., non essendovi i presupposti per la fattispecie speciale. Il ricorso è pertanto accolto nei termini precisati.
Per l’ipotesi di ulteriore inadempienza viene nominato Commissario ad acta il Segretario Generale del Comune di Acireale, con facoltà di delega, chiamato a provvedere in via sostitutiva, su richiesta di parte, entro sessanta giorni dall’insediamento. Le spese del giudizio di ottemperanza seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo.
Nota della Redazione
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