Conversione del permesso di studio in lavoro subordinato al di fuori delle quote: illegittimo il diniego basato sulla disciplina previgente (TAR Lombardia n. 3682 del 14.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La conversione del permesso di soggiorno per motivi di studio in permesso per motivi di lavoro subordinato può avvenire al di fuori delle quote di ingresso di cui all’art. 3, comma 4, d.lgs. n. 286/1998, a seguito della modificazione introdotta dall’art. 3, comma 2, d.l. n. 20/2023, convertito con modificazioni dalla l. n. 50/2023, e del successivo intervento di armonizzazione di cui all’art. 24, comma 5, d.l. n. 75/2023. È illegittimo il diniego di conversione motivato sulla mancata produzione del nulla osta dello Sportello Unico per l’Immigrazione, qualora il provvedimento sia fondato sull’applicazione della normativa previgente, ormai venuta meno al momento della presentazione dell’istanza.
Il Fatto
La ricorrente, cittadina straniera, era entrata nel territorio italiano con un permesso di soggiorno per motivi di studio, iscrivendosi a corsi universitari. Dopo aver completato gli esami previsti, presentava domanda di conversione del titolo in permesso per lavoro subordinato, avendo reperito un impiego presso una struttura alberghiera.
La Questura rigettava l’istanza, ritenendo determinante la mancata produzione del nulla osta dello Sportello Unico per l’Immigrazione attestante la disponibilità di un posto nei limiti delle quote massime di stranieri ammessi per lavoro subordinato. Avverso tale diniego la ricorrente proponeva ricorso, deducendo la violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 3 l. n. 241/1990, artt. 5, comma 5, e 6 d.lgs. n. 286/1998 e art. 3, comma 2, d.l. n. 20/2023, nonché eccesso di potere per difetto di istruttoria e carenza di motivazione.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha preliminarmente rilevato la sussistenza dei presupposti per la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a., stante l’integrità del contraddittorio e la manifesta fondatezza del ricorso. Nel merito, ha ricostruito il quadro normativo di riferimento, incentrato sull’art. 6, comma 1, d.lgs. n. 286/1998.
La disposizione, nel testo antecedente la riforma, subordinava la conversione del permesso per studio all’ambito delle quote stabilite dall’art. 3, comma 4, del medesimo decreto. L’art. 3, comma 2, d.l. n. 20/2023 ha poi inserito nel secondo periodo dell’art. 6, comma 1, le parole “al di fuori delle quote di cui all’articolo 3, comma 4”, senza però eliminare formalmente il riferimento alle quote nella parte finale della disposizione. Tale incongruenza è stata successivamente sanata dall’art. 24, comma 5, d.l. n. 75/2023, che ha soppresso le parole “nell’ambito delle quote stabilite a norma dell’articolo 3, comma 4, secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione”.
La nuova versione dell’art. 6, comma 1, era vigente sia al momento della presentazione della domanda (3.05.2023) sia alla data di adozione del provvedimento impugnato (31.01.2025). Il Collegio ha pertanto ritenuto che la stessa dovesse trovare applicazione nel caso di specie, consentendo la conversione del titolo al di fuori del meccanismo delle quote, in conformità con i precedenti giurisprudenziali richiamati (TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, 11.12.2025, n. 4084; TAR Toscana, Sez. II, 20.01.2025, n. 88).
Richiamando un proprio precedente (TAR Lombardia, Milano, Sez. III, 26.08.2025, n. 2867), il Tribunale ha concluso che il diniego è illegittimo in quanto fondato sull’applicazione di una norma impeditiva, l’art. 6, comma 1, t.u. immigrazione nel testo antecedente la novella del 2023, che era già venuta meno al momento della presentazione dell’istanza di conversione. Il ricorso è stato pertanto accolto, con annullamento del provvedimento impugnato e compensazione delle spese di lite in ragione della peculiarità della vicenda.
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Nota della Redazione
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