Ottemperanza e riedizione del potere tariffario dopo annullamento del decreto commissariale (TAR Molise n. 119 del 26.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
In materia di ottemperanza, il mero avvio dell’istruttoria amministrativa non integra adempimento del giudicato che abbia disposto la riedizione del potere di determinazione tariffaria. La pubblica amministrazione è tenuta a riesercitare il potere nei sensi e secondo le coordinate ermeneutiche fissate dalla sentenza ottemperanda. Il giudice amministrativo, accertata l’inerzia, ordina l’esecuzione entro un termine perentorio e, per il caso di ulteriore inottemperanza, prefigura la nomina di un commissario ad acta e l’applicazione della penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm.. La richiesta di rinvio della camera di consiglio, priva di supporto documentale e avanzata a notevole distanza dalla pubblicazione della sentenza, non è accoglibile.
Il Fatto
L’Istituto ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza della sentenza n. 232/2022 del 23 giugno 2022, con la quale il TAR Molise aveva accolto il ricorso avverso il D.C.A. n. 70/2016 nella parte relativa alla determinazione delle tariffe di remunerazione delle prestazioni di fisioterapia delle strutture accreditate.
La sentenza ottemperanda aveva disposto la riedizione del potere tariffario, rilevando vizi di carenza di istruttoria e di difetto di motivazione. L’istante ha lamentato che, a fronte di una nota regionale del 23.06.2022 di richiesta documentale, prontamente riscontrata, nessuna ulteriore attività era seguita, nonostante una diffida del 5 ottobre 2023. Di qui la domanda di esecuzione del giudicato e di determinazione delle tariffe sulla base dei costi standard indicati.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente respinto l’istanza di differimento avanzata dalle resistenti. Ha valorizzato l’assenza di documentazione di supporto e il notevole lasso di tempo già trascorso dalla pubblicazione della sentenza della cui inottemperanza si discute.
Il ricorso è stato dichiarato ammissibile quanto ai presupposti dell’azione di ottemperanza, stante il passaggio in giudicato della sentenza risultante dal certificato rilasciato dagli uffici del Tribunale. Nel merito è stato ritenuto fondato.
Il Tribunale ha richiamato il contenuto della decisione ottemperanda, che aveva annullato il DCA impugnato nei limiti d’interesse del ricorrente, con salvezza di ogni ulteriore attività amministrativa di riedizione del potere in coerenza con le coordinate della motivazione. Ha poi constatato che, a quasi due anni dal giudicato, le Amministrazioni non avevano in alcun modo riesercitato il potere.
Il passaggio centrale concerne il valore dell’istruttoria avviata. Il Collegio ha escluso che il mero avvio dell’attività, concretizzatosi in una richiesta documentale del giugno 2022 prontamente riscontrata e senza ulteriori sviluppi, potesse valere ai fini dell’ottemperanza. L’inerzia amministrativa resta, dunque, integrata.
Ne è derivato l’accoglimento del ricorso, con ordine alla Regione e alla struttura commissariale, ciascuna per quanto di rispettiva competenza, di dare esecuzione alla sentenza entro il termine perentorio di settantacinque giorni dalla comunicazione o dalla notifica. Per il caso di ulteriore inerzia il Tribunale ha prefigurato, su nuova istanza, la nomina di un commissario ad acta e/o l’applicazione della penalità di mora. Le spese sono state poste a carico delle Amministrazioni soccombenti, in solido, liquidate in € 1.000,00 oltre accessori.
Nota della Redazione
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