PUL e lesione solo teorica: ricorso inammissibile per difetto di interesse (TAR Sardegna n. 1206 del 23.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Le prescrizioni del Piano di utilizzo dei litorali e delle linee guida regionali non arrecano una lesione concreta e attuale alla sfera giuridica del privato finché non siano state oggetto di attuazione, spontanea o mediante i necessari atti applicativi. La censura che investa scelte ampiamente discrezionali dell’Amministrazione comunale in tema di dimensionamento dei parcheggi, servizi igienici e quantificazione degli utenti del litorale è inammissibile per difetto di interesse, salvo che il ricorrente indichi la lesione effettivamente subita. La previsione regionale che consente l’approvazione del PUL prima dell’adeguamento del PUC al PPR non sottrae la pianificazione dei litorali al rispetto del piano paesaggistico, restando ferma la valutazione regionale di conformità con le relative prescrizioni.

Il Fatto

La società ricorrente, proprietaria di aree ricomprese e circostanti un complesso residenziale nel Comune di San Teodoro, ha impugnato il Piano di utilizzo dei litorali approvato dal Consiglio comunale e pubblicato sul BURAS il 24 ottobre 2019, insieme agli atti presupposti, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare.

Ha lamentato il contrasto tra il piano approvato e il PUC in vigore quanto all’installazione di un chiosco per il noleggio di lettini e ombrelloni, l’insufficienza dei servizi igienici e dei parcheggi, nonché le difformità sostanziali tra piano adottato e piano approvato, che avrebbero imposto il riavvio del procedimento e della procedura di VAS. Con motivi aggiunti del 10 marzo 2025 ha impugnato la variante al PUL approvata dalla Regione con determinazione n. 94 del 24 gennaio 2025, ribadendo i vizi originari e contestando il numero di bagnanti previsto per una spiaggia e la mancanza del presupposto del PUC adeguato al PPR. La Regione ha eccepito l’improcedibilità e il difetto di interesse.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dal rilievo che il PUL disciplina l’utilizzo delle aree demaniali marittime e degli ambiti di retrospiaggia, dimensionando e localizzando i servizi di supporto alla balneazione. Rispetto a tali scelte ampiamente discrezionali, la ricorrente contesta la riduzione delle aree in concessione e il mancato riconoscimento esplicito delle concessioni in essere, richiamando gli artt. 14 e 16 del regolamento d’uso allegato al piano.

Tali disposizioni, osserva il Tribunale, non hanno trovato attuazione: il Comune non ha adottato alcun atto volto ad annullare o ridurre le concessioni, e le competenze in materia sono peraltro transitate in capo alla Regione. Le prescrizioni ritenute lesive non sono state oggetto né di spontanea attuazione né di atti applicativi che abbiano reso attuale la lesione: da qui l’inammissibilità del ricorso e dei motivi aggiunti, in accoglimento dell’eccezione regionale.

Quanto alle linee guida regionali, la censura relativa alla mancata previsione della raccolta dei rifiuti degli escursionisti si fonda su una lesione del tutto teorica: l’abbandono dei rifiuti è una mera eventualità, fronteggiabile sollecitando i poteri di vigilanza dell’ente locale. La disciplina regionale consente di approvare il PUL senza il presupposto del PUC adeguato al PPR, ma impone la valutazione paesaggistica di conformità, nella specie resa con prescrizioni da attuare caso per caso. In tale sede la Regione non poteva contestare scelte di merito del Comune su utenti, parcheggi e punti di raccolta.

Nel merito, il Tribunale rileva che tra il mappale del chiosco e la spiaggia intercorre un mappale non in concessione, sì che l’accesso non richiede il passaggio sulla stradina della ricorrente; che nei parcheggi è stata solo rettificata una misurazione errata, senza modificarne sagoma o localizzazione; che l’area concedibile risulta ridotta rispetto al passato

Le modifiche introdotte in accoglimento di osservazioni e pareri non hanno mutato le caratteristiche essenziali del piano né i criteri che ne hanno guidato l’impostazione. I motivi sono quindi inammissibili e, in ogni caso, infondati nel merito, con conseguente irrilevanza della questione di legittimità costituzionale sollevata. Spese compensate in ragione della complessità della fattispecie e della natura in rito della decisione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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