Il rito dell’ottemperanza e il risarcimento ex art. 30 non si sovrappongono (Cons. Stato n. 7067 del 18.08.2025)
Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione di inammissibilità per genericità della domanda risarcitoria costituisce statuizione in mero rito, che non contiene alcun rigetto nel merito e non fa stato sulla pretesa sostanziale, sicché non preclude la riproposizione della domanda. Il risarcimento del danno da illegittimità provvedimentale ex art. 30 cod. proc. amm. e quello per impossibilità di esecuzione del giudicato ex art. 112, comma 3, cod. proc. amm. si fondano su cause petendi diverse, con la conseguenza che la pronuncia resa in sede di ottemperanza non esaurisce la cognizione sulla prima. Il giudice dell’ottemperanza, investito del solo rimedio contro l’inottemperanza, non esercita la potestas iudicandi sul risarcimento per attività amministrativa illegittima. Ove il primo giudice abbia dichiarato l’inammissibilità per bis in idem una domanda in realtà non conosciuta, la sentenza va annullata con rimessione della causa al primo giudice ai sensi dell’art. 105, comma 1, cod. proc. amm.
Il Fatto
La vicenda trae origine da un concorso indetto dalla Regione per la copertura di un posto di qualifica dirigenziale. L’interessata si era collocata seconda in graduatoria. Con una prima sentenza d’appello la graduatoria veniva annullata e l’amministrazione condannata alla ricostruzione della carriera; contestualmente la domanda risarcitoria era dichiarata inammissibile per genericità.
In sede di ottemperanza l’interessata lamentava l’omessa piena esecuzione del giudicato. Con successiva decisione otteneva l’adeguamento del trattamento economico, ma non il risarcimento, escluso in quanto già escluso dalla sentenza ottemperanda. Una revocazione riconosceva poi i danni da ritardo per il periodo successivo, mentre un ulteriore giudizio confermava tale statuizione. Con un nuovo ricorso davanti al TAR l’interessata ha domandato il risarcimento del pregiudizio derivante dall’illegittima formazione della graduatoria per il periodo anteriore. Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo le domande già scrutinate dal Consiglio di Stato. Di qui l’appello.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dall’esame delle domande effettivamente formulate nei precedenti giudizi. La statuizione di inammissibilità per genericità non equivale a un rigetto nel merito: essa esclude l’ammissibilità della formulazione, ma lascia integra la pretesa sostanziale. Il giudicato formatosi afferisce dunque al solo profilo processuale.
Quanto al giudizio di ottemperanza, la domanda risarcitoria ivi articolata aveva altra causa petendi, inerente all’impossibilità o alla mancata esecuzione in forma specifica del giudicato. A conferma, la stessa proposizione diretta davanti al Consiglio di Stato è coerente con il rimedio ex art. 112, comma 3, cod. proc. amm.: una domanda ex art. 30 cod. proc. amm. non avrebbe potuto essere proposta in quella sede.
Diversamente, dal ricorso di primo grado emerge con chiarezza una domanda di risarcimento per illegittimità del provvedimento amministrativo annullato. I fatti costitutivi evocano l’illegittima azione amministrativa e la colpevolezza dell’amministrazione in relazione alla stessa; il nesso causale è dedotto rispetto alla formazione della graduatoria. Il richiamo, in sede di conclusioni, all’art. 112, comma 3, cod. proc. amm. non muta il titolo della domanda, retta dalla previa richiesta di accertamento del diritto al risarcimento per il periodo considerato.
Ne segue che la domanda per il risarcimento del danno da illegittimità provvedimentale non ha formato oggetto di cognizione in altra sede. Non rilevano le statuizioni della sentenza di ottemperanza, riferite a domanda di diversa natura, né l’affermazione sull’insussistenza del diritto alla ricostruzione di carriera agli effetti economici, che attiene alle conseguenze dell’annullamento sul rapporto di lavoro e non al risarcimento in sé. Il motivo d’appello è pertanto fondato, con superamento delle contrapposte eccezioni di bis in idem e violazione di giudicato.
La sentenza di primo grado è annullata e la causa rimessa al TAR ai sensi dell’art. 105, comma 1, cod. proc. amm., per il chiaro vizio consistente nell’aver dichiarato inammissibile un ricorso non esaminato da alcuna precedente decisione. La decisione esclusivamente in rito giustifica la compensazione integrale delle spese ed esclude la fondatezza della domanda ex art. 96 cod. proc. civ. avanzata dalla Regione.
Nota della Redazione
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