Legittima l’interdittiva antimafia per rapporti di parentela con affiliati e permeabilità (Cons. Stato n. 2798 del 08.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
I rapporti di parentela o di affinità tra titolari, soci, amministratori e familiari affiliati, organici o contigui alle associazioni mafiose possono costituire elemento indiziario idoneo a denunciare il pericolo di condizionamento mafioso dell’impresa, quando per natura, intensità o caratteristiche concrete lascino ritenere che l’attività economica possa essere influenzata dalla mafia attraverso la famiglia. Il giudizio di permeabilità criminale non richiede la prova di un reato, ma si fonda su una prognosi di pericolo retta dalla logica del più probabile che non. L’assenza di precedenti penali in capo al titolare non è dirimente, perché il nucleo familiare e le relazioni di parentela in contesti mafiosi possono determinare forme di influenza e di soggezione anche indiretta. L’art. 84, comma 3, del d.lgs. n. 159 del 2011 delinea una fattispecie di pericolo, volta a prevenire un evento anche solo potenziale, purché desumibile da elementi non immaginari o aleatori.
Il Fatto
Un’impresa attiva nel settore delle onoranze funebri impugna davanti al TAR Calabria, sezione staccata di Reggio Calabria, l’informativa interdittiva antimafia emessa dalla Prefettura il 9 giugno 2021, cui era seguito il provvedimento comunale di divieto di prosecuzione dell’attività commerciale.
Il giudizio di permeabilità si fondava su note di polizia che avevano tratteggiato un quadro di contiguità con la criminalità organizzata locale: il marito della titolare, dipendente dell’impresa, condannato per estorsione e frequentatore di soggetti legati alle consorterie reggine; un altro dipendente coinvolto nell’operazione “Epilogo” per reati aggravati dalle finalità mafiose; cointeressenze economiche con il suocero della titolare, contiguo alla cosca dei Tegano, che metteva a disposizione dell’impresa mezzi di trasporto. Il TAR rigetta il ricorso e l’impresa propone appello, insistendo sulla mancanza di precedenti in capo alla titolare e sulla irrilevanza dei legami familiari.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato respinge l’appello e conferma la legittimità del provvedimento prefettizio. Il compendio indiziario posto a base dell’interdittiva è congruo a far ritenere più probabile che non il rischio di infiltrazione mafiosa. I rapporti di parentela e di affinità tra i vertici dell’impresa e familiari affiliati o contigui alle associazioni mafiose costituiscono, per il Collegio, elemento indiziario idoneo a denunciare il pericolo di condizionamento, qualora per natura, intensità o caratteristiche concrete lascino ritenere che l’impresa possa essere influenzata dalla mafia attraverso la famiglia (richiamata Cons. Stato, Sez. III, n. 377 del 2026).
Nel caso concreto rilevano i legami parentali della titolare con soggetti gravati da pregiudizi penali, tanto nella famiglia di origine quanto, soprattutto, nel marito e nella di lui famiglia. Il fatto che la titolare risulti incensurata non è quindi dirimente: diversamente, osserva la Corte, sarebbe fin troppo facile eludere i controlli delle Autorità di pubblica sicurezza.
Quanto al suocero della titolare, il suo nome compare nella stessa ditta dell’impresa e il suo coinvolgimento effettivo emerge dalle dichiarazioni rese ai Carabinieri dal figlio in occasione della denuncia del 28 aprile 2017, dalle quali risulta che nella ditta lavoravano soltanto il marito, la moglie e il padre. Il testo dell’interdittiva lo descrive gravato da molteplici pregiudizi penali, compresi reati in materia di armi e stupefacenti, estorsione e associazione finalizzata al traffico illecito. Assume rilievo anche il fatto che nel 2014 lo stesso avesse indicato, ai fini dell’accesso alla semilibertà, un’opportunità lavorativa presso una ditta formalmente riconducibile a soggetti legati a un elemento di vertice della ‘ndrangheta.
Per il marito della titolare, dipendente dell’impresa, la Corte valorizza la condanna definitiva del 16 dicembre 2009 per estorsione in concorso, elemento che già di per sé assume valore indiziante ai sensi degli artt. 84, comma 4, lett. a) e 85, comma 3, d.lgs. n. 159 del 2011, oltre agli arresti in flagranza per stupefacenti e alle segnalazioni per violenza e resistenza a pubblico ufficiale. Quanto al dipendente cugino del marito, rileva il coinvolgimento nell’operazione “Epilogo” per un incendio aggravato dalla finalità di agevolare l’attività della cosca.
La Corte ricorda infine che l’art. 84, comma 3, del d.lgs. n. 159 del 2011 riconosce quale elemento fondante l’informazione antimafia la sussistenza di eventuali tentativi di infiltrazione tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi dell’impresa: nozioni che delineano una fattispecie di pericolo, finalizzata a prevenire un evento anche solo potenziale, purché desumibile da elementi non meramente immaginari o aleatori (richiamata Cons. Stato, Sez. III, n. 5836 del 2025). Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in euro 3.000.
Nota della Redazione
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