Il settore lavorativo non esclude la qualifica: esperienza elettromeccanica provata (C.G.A.R.S. n. 631 del 31.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Ai fini della valutazione del requisito di esperienza professionale richiesto dal bando di concorso, il settore di inquadramento aziendale non esaurisce la qualifica effettivamente posseduta dal candidato. La qualifica di operaio qualificato attestata dalla documentazione previdenziale e dalle comunicazioni obbligatorie, letta unitamente ai contratti di assunzione e alla dichiarazione del datore di lavoro resa ai sensi del d.P.R. n. 445 del 2000, integra attestazione oggettiva dell’attività svolta. La Commissione esaminatrice che escluda il candidato sul solo rilievo del settore di provenienza opera una confusione tra settore e qualifica e fonda l’esclusione su motivazione non conforme al bando e al principio di favor partecipationis. Ne consegue l’annullamento dell’esclusione e il riconoscimento della posizione utile in graduatoria.
Il Fatto
L’appellante partecipa al concorso pubblico della Gestione Governativa Ferrovia Circumetnea per il profilo di Operatore Qualificato Elettromeccanico, conseguendo un punteggio utile nella graduatoria provvisoria. Su invito del Responsabile del procedimento integra la documentazione producendo la dichiarazione del datore di lavoro sul possesso di dodici mesi di esperienza nel settore delle lavorazioni e manutenzioni elettromeccaniche, le comunicazioni obbligatorie UniLav degli anni 2010-2016 e le lettere di assunzione.
La Commissione esaminatrice dispone comunque l’esclusione del candidato, ritenendo la documentazione inidonea perché priva di lettera di assunzione o contratto contenente gli elementi richiesti, e conferma la decisione in riscontro alla diffida. Il TAR Sicilia, sezione staccata di Catania, con sentenza n. 3488/2023 rigetta il ricorso e i motivi aggiunti, qualificando la dichiarazione del datore di lavoro come fatto di mera scienza privata e reputando le comunicazioni UniLav e i tabulati INAIL non univoci. La questione arriva così davanti al C.G.A.R.S.
La Motivazione della Corte
Il Collegio accoglie l’appello e individua il vizio della decisione impugnata in una confusione tra settore e qualifica. La sentenza di primo grado avalla la tesi dell’Amministrazione, ma la motivazione dell’esclusione muove dal settore nel quale il candidato ha lavorato, quello agricolo, anziché dalla qualifica effettivamente ricoperta.
Dal certificato INAIL emerge senza ambiguità che il candidato è stato assunto come operaio qualificato. Lo stesso documento, lungi dal generare dubbi sull’esperienza richiesta dal bando, risulta confermato dalla dichiarazione del terzo datore di lavoro, resa sotto propria responsabilità ai sensi del d.P.R. n. 445 del 2000, che specifica lo svolgimento di mansioni di manutenzione di impianti elettromeccanici e mezzi agricoli.
La Corte valorizza anche le comunicazioni obbligatorie: pur riferendosi al settore agricolo e alla qualifica di bracciante agricolo stagionale, esse indicano l’inquadramento nel livello 2 del CCNL di riferimento, coerente con la qualifica di operaio qualificato. Elemento ulteriormente confermato dai contratti di assunzione prodotti in atti.
Il ragionamento del primo giudice, che aveva svalutato la dichiarazione del datore di lavoro come prossima a una autocertificazione non ammessa, non regge quindi di fronte alla lettura complessiva del materiale documentale. La combinazione di documentazione INAIL, comunicazioni UniLav e dichiarazione del datore di lavoro costituisce, secondo il Collegio, oggettiva attestazione dell’esperienza professionale richiesta dal bando.
Venuta meno la motivazione su cui si fonda l’esclusione impugnata, l’appello è accolto. In riforma della sentenza di primo grado sono accolti il ricorso e i motivi aggiunti, con annullamento dell’esclusione dalla graduatoria ai fini del riconoscimento della posizione utile. L’Amministrazione è condannata alle spese del doppio grado, liquidate in dispositivo e distratte a favore del difensore antistatario, con refusione del contributo unificato.
Nota della Redazione
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