Inammissibile ottemperanza civica se titolo non definitivo per tutti i debitori solidali (TAR Campania n. 2127 del 13.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza avente ad oggetto una sentenza del giudice ordinario è proponibile solo se il titolo è divenuto inoppugnabile. Il requisito va verificato con riferimento all’intero titolo e non alla singola posizione del condebitore che non abbia impugnato. L’appello proposto da uno dei condebitori solidali, esteso anche agli altri, impedisce di considerare definitivo il titolo nei confronti di chi non ha proposto impugnazione, non essendo configurabile una cosa giudicata parziale per effetto della sola scadenza del termine. Il ricorso per ottemperanza proposto sulla base di un titolo non definitivo è pertanto inammissibile, restando irrilevante il deposito del certificato di passaggio in giudicato relativo al solo intimato non appellante.
Il Fatto
La ricorrente, agendo in proprio, propone ricorso per l’esecuzione del giudicato formatosi su una sentenza del Tribunale di Napoli con la quale le amministrazioni intimate erano state condannate al pagamento, in suo favore quale avvocato antistatario, delle spese di lite. La ricorrente chiede anche la nomina di un commissario ad acta e, in caso di persistente inadempimento, la condanna al pagamento di una somma ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. per ogni successiva violazione del giudicato.
Si costituiscono la Regione Campania e il Comune, mentre resta non costituita l’Asl. La difesa comunale eccepisce l’inammissibilità del gravame, assumendo che la sentenza azionata non sia passata in giudicato. La ricorrente deposita il certificato di cancelleria dal quale risulta il passaggio in giudicato nei confronti della sola Asl e insiste per l’accoglimento, sostenendo che si tratta di obbligazione solidale e che quindi è possibile procedere nei confronti del solo debitore non appellante.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ritiene il ricorso inammissibile e reputa fondata l’eccezione della difesa comunale. Il percorso argomentativo muove dal combinato disposto degli artt. 112, secondo comma, lett. c), c.p.a. e 114, comma 2, c.p.a.: l’azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, mentre il ricorso deve essere depositato con l’eventuale prova del passaggio in giudicato del titolo.
Il Tribunale chiarisce la portata dell’aggettivo “eventuale”: esso si riferisce soltanto all’ottemperanza dei provvedimenti esecutivi del giudice amministrativo, previsti dall’art. 112, comma 2, lett. b), c.p.a., ai quali l’inoppugnabilità non è richiesta. Per le sentenze del giudice ordinario, invece, il requisito del passaggio in giudicato resta imprescindibile. La conclusione è sostenuta dal richiamo della giurisprudenza amministrativa sul punto, tra cui TAR Lombardia n. 1667 del 2018, TAR Campania n. 729 del 2013 e Cons. Stato n. 5645 del 2015.
Nel caso concreto la ricorrente ha notificato il ricorso senza depositare il certificato di passaggio in giudicato, salvo allegarlo in un momento successivo. Il certificato documenta la definitività della sentenza nei confronti della sola Asl. La difesa comunale ha però documentato di aver proposto appello avverso la sentenza anche nei confronti della Regione Campania e della stessa Asl.
Il titolo azionato non può quindi considerarsi definitivo nemmeno rispetto all’Asl. Il Collegio richiama la Cass. civ. n. 15100/2024, che ammette l’impugnazione incidentale tardiva dopo la scadenza del termine per l’impugnazione principale. La definitività conseguita dal singolo condebitore per effetto della mancata impugnazione non vale, dunque, a rendere azionabile il titolo quando l’appello proposto da altro condebitore coinvolga la posizione comune.
Da quanto precede deriva la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. L’esito in rito e la particolarità della questione giustificano la compensazione delle spese di lite tra le parti.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.