Silenzio del Comune sull’esposto per abusi edilizi e obbligo di provvedere (TAR Campania n. 2128 del 13.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il proprietario di immobili nella cui sfera giuridica incide dannosamente il mancato esercizio dei poteri repressivi degli abusi edilizi è titolare di un interesse legittimo all’esercizio di detti poteri e può ricorrere avverso l’inerzia dell’amministrazione. L’interesse al ricorso si ricava dall’insieme delle allegazioni del ricorrente, che deve dedurre uno specifico pregiudizio derivante dall’intervento del vicino. Sussiste pertanto l’obbligo di provvedere sull’esposto che segnali abusi edilizi, con conseguente illegittimità del silenzio serbato oltre il termine. Il giudice ordina all’amministrazione di concludere il procedimento entro un termine assegnato, riservandosi la nomina di un commissario ad acta in caso di persistente inadempimento.
Il Fatto
Il ricorrente, proprietario di quattro appartamenti in un fabbricato del centro urbano, ha presentato in data 15 luglio 2024 un’istanza al Comune chiedendo l’attivazione dei poteri di vigilanza e accertamento su presunti abusi edilizi realizzati nel medesimo immobile. L’istanza segnalava difformità consistenti in aumento di cubatura, apertura di luci non assentite, interventi strutturali privi di titolo e apertura di varchi in pareti portanti, con possibile incidenza sull’estetica seicentesca del fabbricato e sulla sua stabilità.
Non avendo ottenuto alcun riscontro, il ricorrente ha adito il TAR per la dichiarazione di illegittimità del silenzio e per l’accertamento dell’obbligo di provvedere in un termine non superiore a trenta giorni. Il Comune si è costituito eccependo in rito il difetto di legittimazione attiva, per asserita mancata prova del titolo di proprietà, e la carenza di interesse. I controinteressati non si sono costituiti.
La Motivazione della Corte
In via preliminare il Collegio ha escluso dal decisum la memoria depositata dal ricorrente il 27 febbraio 2025, ritenendola tardiva rispetto al termine dell’art. 73, comma 1, c.p.a., come ridotto nello speciale rito del silenzio dall’art. 87 c.p.a.
Nel merito delle eccezioni, il TAR ha respinto quella di difetto di legittimazione attiva: il ricorrente aveva depositato con il ricorso l’atto di donazione comprovante la proprietà degli immobili e la difesa comunale non aveva contestato la documentazione, limitandosi a un’eccezione generica.
Parimenti infondata è stata ritenuta l’eccezione di carenza di interesse. Il Collegio ha richiamato l’orientamento secondo cui il proprietario confinante, nella cui sfera giuridica incide il mancato esercizio dei poteri repressivi degli abusi, è titolare di un interesse legittimo all’esercizio di tali poteri (ex multis, T.A.R. Brescia, sez. I, n. 1205 del 27 luglio 2011; Cons. St., Sez. IV, n. 18 del 2011; Cons. St., Sez. IV, n. 5466 del 2007).
Il TAR ha poi valorizzato l’Adunanza Plenaria n. 22/2021, che consente di ricavare l’interesse al ricorso dall’insieme delle allegazioni racchiuse nell’atto introduttivo. Nel caso concreto l’interesse emergeva dalla circostanza che gli interventi ricadevano sul fabbricato ove sono ubicati gli immobili del ricorrente ed erano suscettibili di comprometterne l’estetica oltre che la stabilità.
Accertato l’inadempimento, il Collegio ha dichiarato l’illegittimità del silenzio e ha ordinato al Comune di concludere il procedimento entro novanta giorni dalla notifica o comunicazione della sentenza, riservandosi di nominare un commissario ad acta in caso di persistenza nell’inadempimento. Le spese sono state poste a carico del Comune e compensate verso i controinteressati.
Nota della Redazione
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