Ottemperanza alla sentenza di condanna e poteri del commissario ad acta (TAR Lombardia n. 1814 del 14.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
In materia di ottemperanza alla sentenza di condanna passata in giudicato, decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997, il giudice amministrativo accerta l’inottemperanza dell’amministrazione che non abbia effettuato pagamenti, neppure parziali. L’accertamento presuppone che il credito non sia contestato nell’an e nel quantum e che l’amministrazione non abbia fornito deduzioni o indicazioni sulla procedura. Il giudice assegna all’amministrazione un termine per l’esecuzione integrale e, per il caso di ulteriore inadempimento, nomina sin d’ora il commissario ad acta, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario del medesimo ufficio. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Il Fatto
Con sentenza del Tribunale di Milano, sez. lavoro, era stato accertato il diritto dell’insegnante ricorrente a ottenere la carta docente per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021, per l’importo di euro 500,00 annui, con condanna del Ministero all’accredito di euro 1500. Lo stesso giudice aveva condannato l’amministrazione al rimborso delle spese di lite, liquidate in euro 1.030,00 per compensi, oltre accessori, con distrazione al procuratore antistatario.
La ricorrente proponeva ricorso per l’ottemperanza a tale sentenza, al fine di conseguire il rilascio della carta docente per gli anni indicati. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito si costituiva in giudizio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva anzitutto che il titolo della cui ottemperanza si tratta è passato in giudicato ed è stato ritualmente notificato. Rispetto a esso è quindi decorso il termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento, previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997.
La documentazione versata in atti e le dichiarazioni della parte ricorrente dimostrano che l’amministrazione non ha effettuato pagamenti, neppure parziali. L’amministrazione resistente, costituita, non ha formulato alcuna deduzione sul punto né ha fornito indicazioni sull’andamento della procedura. Ne consegue che il credito non è contestato nell’an e nel quantum.
Il ricorso è pertanto fondato e deve essere dichiarata l’inottemperanza del Ministero, che non ha eseguito i pagamenti cui si riferisce il titolo. Al Ministero resistente va assegnato il termine di 120 giorni dalla pubblicazione della sentenza per effettuare integralmente i pagamenti dovuti.
Per il caso di inutile decorso del termine, il Tribunale nomina sin d’ora commissario ad acta il Capo del Dipartimento affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario del medesimo Dipartimento. Il commissario, entro l’ulteriore termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza, darà corso al pagamento compiendo tutti gli atti necessari, a carico e spese dell’amministrazione inadempiente, e invierà poi alla Sezione una relazione sugli adempimenti realizzati. Il compenso del commissario, posto a carico dell’amministrazione inadempiente, sarà determinato e liquidato ai sensi del d.P.R. n. 115/2002.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in euro 800,00, oltre accessori di legge, con distrazione in favore del difensore della ricorrente dichiaratosi antistatario. Il Collegio dispone inoltre l’oscuramento delle generalità e dei dati identificativi della parte ricorrente ai sensi dell’art. 52 del d.lgs. n. 196/2003 e dell’art. 9 del Reg. UE 2016/679.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.