Dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse (TAR Sardegna n. 140 del 24.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse alla decisione del ricorso, resa dalla parte ricorrente, comporta la declaratoria di improcedibilità del gravame ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., con integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
Il Fatto
La società ricorrente ha impugnato l’ordinanza con cui il Dirigente del Servizio Mobilità del Comune di Cagliari aveva disposto limitazioni alla circolazione per la manifestazione sportiva “Giro d’Italia Femminile”, nonché l’atto presupposto di contenuto non conosciuto. Il ricorso è stato proposto avverso i provvedimenti per ottenerne l’annullamento.
La Motivazione del Tribunale
Con atto depositato in data 15 dicembre 2025, la società ricorrente ha dichiarato il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione del gravame. Il Comune di Cagliari, costituitosi in giudizio, ha chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese.
Il Collegio, preso atto della dichiarazione della parte ricorrente, ha ritenuto di doversi conformare al principio dispositivo, provvedendo in conformità e dichiarando il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, a norma dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. L’esito in rito ha giustificato l’integrale compensazione delle spese di lite.
La decisione si fonda sulla considerazione che la manifestazione sportiva, oggetto delle ordinanze impugnate, si era ormai conclusa, rendendo venuto meno l’interesse della ricorrente all’annullamento dei provvedimenti.
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Nota della Redazione
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