Pratiche commerciali aggressive e ingannevoli: il ruolo del comparatore online (Cons. Stato n. 4843 del 04.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il comparatore online che non vende il prodotto finale ma si limita a prospettare una simulazione delle offerte presenti sul mercato non integra una pratica commerciale ingannevole per il solo fatto che le condizioni economiche definitive dipendano dall’istituto erogante, quando l’utente è informato già al primo contatto della provvisorietà del risultato e delle verifiche di affidabilità creditizia. La pratica commerciale aggressiva richiede la prova di una condotta invasiva idonea a manipolare concretamente la volontà del consumatore medio; il contatto telefonico non espressamente richiesto, la cui insistenza e i cui contenuti non siano dimostrati, non integra di per sé tale illecito. L’illecito è di pericolo, ma l’assenza di doglianze dei consumatori e l’esiguità delle violazioni documentate costituiscono indiretta conferma dell’assenza di abusività. Il privilegio del ruolo pro-competitivo del comparatore orienta la valutazione dell’idoneità decettiva della condotta.

Il Fatto

Le due società appellanti gestiscono un sito di comparazione di offerte assicurative e finanziarie. L’Autorità garante della concorrenza e del mercato aveva accertato la scorrettezza di quattro condotte: la pretesa ingannevolezza della comparazione di prestiti per la possibile modifica delle condizioni da parte degli istituti; la sollecitazione all’abbinamento di una polizza facoltativa tramite pop-up; il contatto telefonico di utenti che avevano solo salvato un preventivo; l’informativa sulla natura di intermediario assicurativo di una società partner e sul risarcimento in forma indiretta. Il TAR Lazio respingeva il ricorso.

Le società propongono appello, deducendo il travisamento dei fatti, la mancanza di prova del condizionamento della volontà dei consumatori e la contraddittorietà del provvedimento rispetto ad altri operatori del settore. L’Autorità garante si costituisce per la conferma della decisione.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato muove dalla natura del servizio reso: il comparatore non offre un bene finale, ma uno strumento di immediata rappresentazione delle offerte presenti sul mercato. La Sezione riconosce il ruolo pro-competitivo dell’attività e osserva che l’effetto aggancio va valutato tenendo conto di tale peculiarità. Il principio di chiarezza si impone fin dal primo contatto, ma il rinvio a fonti informative ulteriori non è l’unico parametro: l’offerta definitiva, per i prodotti finanziari, non può che essere determinata dall’istituto erogante sulla specifica posizione del contraente.

Sul primo profilo, la Corte rileva che l’utente è informato già all’avvio che si tratta di una simulazione veloce, che l’erogazione è soggetta a verifica creditizia e che le condizioni possono variare; tali avvertenze sono ribadite nella pagina di riepilogo e nelle comunicazioni successive. La percentuale di offerte peggiorative è limitata e riferita a un solo partner; esistono anche casi migliorativi. A tanto si aggiunge che la decisione di acquisto avviene solo dopo il preventivo definitivo, con tutto il tempo per comparare.

Quanto all’informativa sul partner, la Sezione la ritiene adeguata: la natura di intermediario era indicata nella homepage e nella pagina dedicata, la distinzione tra forme di risarcimento costituiva parametro di ricerca con apposito tooltip. L’idoneità dell’informativa era già stata riconosciuta dalla stessa Autorità in precedenti procedimenti e vagliata da IVASS. La Corte richiama la giurisprudenza europea secondo cui non vi è omissione ingannevole quando le informazioni rilevanti sono nelle condizioni generali facilmente accessibili e l’accettazione presuppone la conferma della loro conoscenza.

Sulle pratiche aggressive, il Collegio ribadisce che occorre una condotta invasiva capace di manipolazione concreta della volontà. Il pop-up non integra tale requisito: l’opzione predefinita escludeva l’assicurazione, l’utente restava libero di aderire, l’interesse espresso era ritrattabile e i dati confermavano che nell’80% dei casi il pop-up veniva chiuso con rifiuto. Neppure il contatto telefonico è di per sé illecito: gli utenti inserivano il proprio numero nel form e l’Autorità non ha dimostrato l’insistenza delle chiamate né contenuti manipolativi, mentre le chiamate su richiesta o non risposte non sono aggressive. L’assenza di doglianze e l’esiguità dei dati confermano l’assenza di abusività. L’appello è accolto e il provvedimento annullato, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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