Giudizio di ottemperanza per la Carta elettronica del docente: la notifica presso la sede reale e il termine dilatorio di 120 giorni legittimano l’azione (TAR Lazio n. 12141 del 02.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’azione di ottemperanza è condizionata alla previa notifica della sentenza passata in giudicato presso la sede reale dell’Amministrazione, ai sensi dell’art. 14, comma 1, del D.L. n. 669/1996, conv. con mod. dalla legge n. 30/1997, nonché al decorso del termine dilatorio di centoventi giorni tra tale notifica e quella del ricorso introduttivo del giudizio. In caso di accoglimento del ricorso, il Tribunale ordina all’Amministrazione di dare esecuzione al titolo giudiziale entro un termine perentorio e nomina sin d’ora un Commissario ad acta per l’ipotesi di persistente inottemperanza, individuato nel Direttore generale della Direzione competente per la materia, con facoltà di delega e senza diritto a compenso, essendo tale attività coperta dal principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.
Il Fatto
La ricorrente, docente delle istituzioni scolastiche, aveva ottenuto dal Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, una sentenza che riconosceva il diritto al beneficio della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di cui all’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 per gli anni scolastici dal 2020/2021 al 2023/2024. Il giudice aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito all’immediata attivazione della carta elettronica, con la provvista indicata in sentenza. Avendo l’Amministrazione lasciato ineseguito il titolo, la parte interessata notificava la sentenza ai fini esecutivi presso la sede reale del Ministero e, decorso il termine di legge, proponeva ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Lazio. L’Amministrazione si costituiva formalmente in giudizio senza contestare la mancata esecuzione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha verificato la sussistenza dei presupposti processuali dell’azione di ottemperanza, ravvisandoli nell’avvenuta notifica della sentenza presso la sede reale dell’Amministrazione e nel decorso del termine dilatorio di centoventi giorni prescritto dall’art. 14, comma 1, del D.L. n. 669/1996 tra tale notifica e quella del ricorso introduttivo. Entrambe le condizioni sono state ritenute compiutamente realizzate nel caso di specie.
Nel merito, non essendo controversa l’inottemperanza, il Tribunale ha ordinato all’Amministrazione di dare esecuzione al titolo entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della sentenza. Il Collegio ha altresì nominato, per l’ipotesi di persistente inottemperanza, il Commissario ad acta nella persona del Direttore generale preposto alla Direzione generale competente per la materia, con facoltà di delega e con l’obbligo di provvedere all’esecuzione del giudicato nei successivi sessanta giorni.
Quanto al compenso del Commissario, il Tribunale ha chiarito che non deve essere liquidato alcun emolumento, rientrando l’attività commissariale nell’onnicomprensività della retribuzione dei dirigenti. La regolamentazione delle spese di lite ha seguito il criterio della soccombenza, con la condanna del Ministero alla refusione delle spese in favore della parte ricorrente, liquidate in misura forfettaria e comprensiva anche delle spese accessorie funzionali all’instaurazione del giudizio, purché debitamente documentate, come già affermato da T.A.R. Lazio, Sez. III-bis, 13 ottobre 2025, nn. 17516 e 17518. Le spese sono state distratte in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Nota della Redazione
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