Ricongiungimento familiare del militare escluso se il nucleo è stato disgregato volontariamente (TAR Sicilia n. 2546 del 19.08.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di trasferimento per ricongiungimento familiare del personale militare, l’istituto è escluso quando uno dei coniugi abbia volontariamente disgregato il nucleo familiare, già convivente, per effetto di un reimpiego ad istanza di parte. La volontarietà della scelta originaria non è modificata da circostanze sopravvenute, quali la necessità di tutelare la salute psicofisica del minore o ragioni economiche, che non possono retroattivamente alterarne la natura. L’interesse superiore del minore, pur costituzionalmente garantito, non si traduce in un diritto incondizionato al ricongiungimento in presenza di cause ostative espressamente previste dalla normativa di settore. La valutazione amministrativa, in ragione della natura eccezionale dell’istituto, è sindacabile solo per gravi ed evidenti vizi di razionalità, illogicità o travisamento dei fatti.

Il Fatto

Due militari, coniugi, prestavano servizio e convivevano nella medesima sede. Nel 2021 il marito chiedeva e otteneva, ad istanza di parte, il trasferimento presso un’altra sede; il figlio minore lo raggiungeva solo nel 2023. I coniugi presentavano quindi istanza di ricongiungimento familiare, chiedendo l’avvicinamento della moglie alla sede del marito o a sedi limitrofe.

L’Amministrazione militare rigettava la richiesta rilevando che il nucleo familiare era stato volontariamente disgregato nell’ambito della mobilità ad istanza di parte. I ricorrenti impugnavano il diniego deducendo difetto di motivazione e di istruttoria, illogicità, nonché la necessità del trasferimento per ragioni di salute del minore ed economiche.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge il ricorso muovendo dalla Direttiva P-001 sull’impiego del personale militare dell’Esercito, che per le fattispecie diverse da quelle dell’art. 17 della L. 266/1999 esclude espressamente il ricongiungimento quando uno dei due militari abbia disgregato volontariamente il nucleo familiare a seguito di reimpiego ad istanza di parte.

La ricostruzione dei fatti conferma l’operatività della causa di esclusione: il trasferimento del 2021 avvenne a domanda, senza che risultino documentate le ragioni addotte, e il figlio raggiunse il padre solo due anni dopo. Tale sequenza dimostra che la disgregazione fu determinata da una libera scelta e non da impellenti necessità familiari.

Il Tribunale affronta poi le censure sulla specificità della situazione personale. Le condizioni del minore e le ragioni economiche, pur meritevoli di considerazione, sono sopravvenute rispetto alla scelta originaria e non possono modificarne retroattivamente la natura volontaria. La tutela del minore non supera il limite normativo posto dalla direttiva, che preclude l’istituto in presenza di disgregazione volontaria.

Il Collegio richiama la ratio della previsione: evitare che i militari aggirino il sistema ordinario dei trasferimenti, ottenendo prima spostamenti per motivi personali e invocando poi il ricongiungimento. Trattandosi di istituto di natura eccezionale, il sindacato giurisdizionale resta circoscritto ai gravi ed evidenti vizi di razionalità o al travisamento dei fatti, nella specie insussistenti.

Da ultimo, il provvedimento è qualificato come atto plurimotivato: l’accertata legittimità della ragione fondata sulla disgregazione volontaria è sufficiente a sostenerne la validità, con assorbimento delle censure avverso gli altri capi, richiamando Cons. Stato, sez. VII, 14 novembre 2024, n. 9151 e i precedenti ivi menzionati. Il ricorso è respinto, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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