Ottemperanza al giudicato e astreinte tra funzione compulsoria e limite del 10% (TAR Campania n. 2211 del 17.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo, accertato l’inadempimento dell’amministrazione al giudicato civile, ordina l’esecuzione del dictum e, in caso di ulteriore inottemperanza, applica la misura compulsoria di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. L’astreinte è determinata negli interessi legali maturati sul capitale risultante dal giudicato, in aggiunta a quelli dovuti per legge. Il dies a quo decorre dal sessantesimo giorno dalla notificazione o comunicazione della sentenza di ottemperanza e il dies ad quem coincide con l’adempimento spontaneo, anche tardivo. La somma non può superare il 10% dell’importo dovuto in linea capitale, soglia oltre la quale la misura perderebbe la funzione compulsoria per divenire locupletazione iniqua. Sono dovute le sole spese accessorie funzionali all’introduzione del giudizio di ottemperanza, non quelle di precetto o delle procedure esecutive.

Il Fatto

Il ricorrente agisce per l’esecuzione della sentenza con cui il giudice del lavoro di Napoli ha condannato il Ministero delle Infrastrutture al pagamento di € 28.952,32 per mancato pagamento di incentivi e di € 3.907,00 per missioni, oltre interessi dalla maturazione del credito al saldo.

Il titolo è stato notificato con formula esecutiva in data 6.9.2023. Decorso inutilmente il termine di centoventi giorni, l’amministrazione è rimasta inadempiente. Il ricorrente chiede quindi l’ottemperanza, la nomina di un commissario ad acta e la condanna al pagamento della somma aggiuntiva ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ritiene integrati i presupposti dell’ottemperanza: la notifica del titolo in forma esecutiva ai sensi dell’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997, e il decorso del termine senza esecuzione del dictum del giudice civile. Ordina pertanto all’amministrazione di provvedere al pagamento entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della decisione.

Sulle spese successive al titolo, il Tribunale aderisce all’orientamento per cui nel giudizio di ottemperanza sono dovute solo le voci funzionali all’introduzione di quel giudizio, come pubblicazione, esame e notifica della sentenza, non quelle di precetto o delle procedure esecutive non satisfattive. Queste ultime restano imputabili alla libera scelta del creditore, che opta per l’esecuzione civile invece dell’ottemperanza. Le voci dovute confluiscono nella liquidazione omnicomprensiva delle spese di lite, salve le eventuali spese di registrazione del titolo.

Accoglie anche la domanda di condanna alla somma aggiuntiva per violazione del giudicato, applicando il criterio della non manifesta iniquità. L’astreinte è calcolata negli interessi legali sul capitale del giudicato, in aggiunta a quelli già dovuti, così assolvendo la funzione compulsiva e di garanzia dell’effettività della tutela di cui all’art. 1 cod. proc. amm.

Il dies a quo è fissato al sessantesimo giorno dalla notificazione o comunicazione della sentenza all’amministrazione inadempiente; il dies ad quem al giorno dell’adempimento spontaneo, anche tardivo e anche dopo l’insediamento del commissario, non perdendo la resistente il proprio potere di provvedere. Il Collegio richiama l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 8/2021 sull’esercizio concorrente del potere.

Il tetto massimo è fissato al 10% dell’importo dovuto in linea capitale, soglia oltre la quale la misura diviene fonte di sproporzionata locupletazione del privato, secondo l’Adunanza Plenaria n. 7/2019. Per l’ulteriore inottemperanza è designato commissario ad acta il Capo di Gabinetto del Ministero o un dirigente delegato, con compenso di € 500,00, munus intrinsecamente obbligatorio. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in € 1.000,00 oltre IVA e CPA.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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