Giudizio di ottemperanza a sentenza del giudice ordinario e commissario ad acta (TAR Sicilia n. 971 del 19.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza avente ad oggetto una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, rientrante tra i provvedimenti per i quali l’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. ammette il rimedio, il perdurante inadempimento dell’amministrazione debitrice integra il presupposto per l’ordine di esecuzione del titolo. I fatti estintivi, modificativi e impeditivi del diritto vanno provati da chi ha interesse ad eccepirli, ai sensi dell’art. 2697 cod. civ.: l’amministrazione che non contesti specificamente il titolo né comprovi l’avvenuto pagamento non può sottrarsi all’esecuzione. Decorso inutilmente il termine assegnato, il giudice nomina il commissario ad acta ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. d), cod. proc. amm.; il commissario dirigente dello stesso Ministero non ha diritto a compenso, per l’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.

Il Fatto

La ricorrente ha agito per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 1490/23 del Tribunale di Catania, Sezione Lavoro, con cui il Ministero dell’Istruzione e del Merito era stato condannato al pagamento in suo favore dell’importo di € 1.582,86, oltre accessori. La sentenza, notificata in forma esecutiva il 26 febbraio 2024 e non più impugnabile per decorso dei termini, non è stata eseguita.

Decorso il termine dilatorio di centoventi giorni per le azioni esecutive, la ricorrente ha chiesto al Tribunale adito la nomina di un commissario ad acta ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. d), cod. proc. amm. Il Ministero si è costituito con atto di mero stile, senza contestare il titolo né dedurre l’avvenuto pagamento.

La Motivazione della Corte

Il Collegio verifica anzitutto l’ammissibilità del rimedio: la sentenza del giudice ordinario passata in giudicato rientra espressamente tra i provvedimenti per i quali l’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. consente il giudizio di ottemperanza. Sono rispettati il termine decennale dell’art. 114, comma 1, cod. proc. amm. e il termine di deposito dell’art. 87, comma 3, cod. proc. amm.

Quanto al termine dilatorio, il Tribunale rileva che è stata documentata la notificazione della sentenza al Ministero resistente in data 26 febbraio 2024, con decorrenza del termine di centoventi giorni per la proposizione dell’esecuzione ai sensi dell’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito con modificazioni in legge n. 30/1997.

Nel merito, il Collegio applica il principio dell’onere della prova secondo cui i fatti estintivi, modificativi ed impeditivi del diritto vanno provati da chi ha interesse ad eccepirli, ai sensi dell’art. 2697 cod. civ. Il Ministero non ha contestato specificamente il titolo esecutivo né ha comprovato l’avvenuto pagamento. Sussiste pertanto l’obbligo giuridico di dare esecuzione alla sentenza che ha accertato il diritto della ricorrente a percepire la Retribuzione Professionale Docenti di cui all’art. 7 del CCNL del 15 marzo 2001, oltre accessori.

Il Tribunale ordina consequently l’esecuzione del titolo entro novanta giorni dalla comunicazione o dalla notifica della sentenza. Per l’ipotesi di persistente inottemperanza, nomina sin d’ora il commissario ad acta ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. d), cod. proc. amm., individuandolo nel dirigente dell’Ufficio II – Contenzioso e disciplina del personale del Ministero, con facoltà di delega.

Quanto al compenso, il Collegio esclude il diritto del commissario a qualsiasi emolumento, trattandosi di dirigente dello stesso Ministero resistente: l’attività rientra nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. La regola dell’art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001, introdotta dall’art. 1, comma 777, lett. l), della legge n. 208/2015, è applicabile per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro, come affermato da costante giurisprudenza amministrativa. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in € 300,00, con distrazione a favore dei difensori anticipatari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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