Interdittiva antimafia, irrilevante l’archiviazione penale e il decorso dell’anno (TAR Sicilia n. 977 del 19.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’interdittiva antimafia è misura di prevenzione a struttura probabilistica: non richiede condanne penali né altri provvedimenti del giudice penale, essendo sufficiente una prognosi di verosimiglianza fondata su indizi gravi, precisi e concordanti. L’archiviazione del procedimento penale, se accerta l’insufficienza degli elementi per il giudizio, non scalfisce la valenza sintomatica dei fatti già posti a base di un’interdittiva confermata in sede giurisdizionale. Il mero decorso del termine annuale ex art. 86, comma 2, d.lgs. n. 159/2011 non fa venir meno il pericolo infiltrativo: il venir meno delle circostanze rilevanti ex art. 91, comma 5, d.lgs. n. 159/2011 presuppone il sopraggiungere di elementi obiettivi diversi o contrari, quali misure di self cleaning o modelli organizzativi idonei a elidere il rischio di interferenze gestorie. Il sindacato del giudice amministrativo resta nei limiti della manifesta illogicità, irragionevolezza e travisamento dei fatti.
Il Fatto
La società ricorrente impugnava dinanzi al TAR Sicilia l’interdittiva antimafia emessa dalla Prefettura di Siracusa il 19.06.2024, il precedente diniego di riesame del 23.11.2023 e, in via subordinata, le due interdittive risalenti alla Prefettura di Bologna del 2018 e del 2019. Queste ultime si fondavano sul ruolo di dominus di un soggetto ritenuto legato a un clan locale nella gestione delle società familiari, tra cui la ricorrente.
Il procedimento penale a carico di tale soggetto per associazione di tipo mafioso era stato archiviato per insufficienza degli elementi a sostegno dell’accusa. La società contestava la persistenza del pericolo infiltrativo, la risalenza dei fatti e il mancato riesame annuale. La Prefettura eccepiva l’inammissibilità per ne bis in idem e l’infondatezza dei motivi.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dai principi consolidati in materia: l’interdittiva opera la massima anticipazione della soglia di prevenzione e il “tentativo di infiltrazione” si valuta con ragionamento induttivo di tipo probabilistico, sì da ritenere “più probabile che non” il condizionamento mafioso (Cons. Stato, Ad. Plen. n. 3 del 2018). Il catalogo degli indizi è aperto e non postula accertamenti penali definitivi (Cons. Stato, sez. III, n. 4293 del 2021).
In via preliminare il TAR dichiara inammissibile, per violazione del ne bis in idem, l’impugnativa delle interdittive bolognesi, già confermate da TAR Bologna n. 125 del 2020 e da Cons. Stato n. 1582 del 2021. Il primo motivo risulta inammissibile in quanto rimette in discussione un quadro indiziario coperto da giudicato e, comunque, infondato.
Il provvedimento del 2024 non si esaurisce nel mero rapporto familiare: ricostruisce il quadro giuridico-economico delle società riconducibili al soggetto e si aggancia alle pregresse risultanze, implementate da nuovi elementi. Tra questi, la condanna per dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti, reato tributario ritenuto sintomatico perché tradizionalmente presupposto del riciclaggio. L’iscrizione nella white list, seguita dal trasferimento della sede, conferma semmai il legame tra il soggetto e la società, ponendo fine a una condotta potenzialmente elusiva.
Quanto all’archiviazione richiamata dalla ricorrente, il Collegio osserva che essa, seppur accerta l’insufficienza probatoria in sede penale, non incide sulla valenza degli indizi ai fini amministrativi: i fatti restano accertati e conservano rilievo preventivo. I motivi sull’attualità e sul decorso dell’anno sono infondati, poiché il pericolo di infiltrazione non si dissolve per il solo trascorrere del tempo (Cons. St., sez. III, n. 2324 del 2019): occorrono fatti nuovi e misure di self cleaning, nella specie non adottate. La Prefettura ha quindi escluso, con valutazione non illogica, l’agevolazione occasionale che avrebbe consentito la prevenzione collaborativa ex art. 94-bis d.lgs. n. 159/2011.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.