Ottemperanza a sentenza del giudice del lavoro e poteri del commissario ad acta (TAR Lombardia n. 1789 del 13.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo accerta l’inottemperanza allorché, decorso il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997, l’amministrazione non abbia effettuato neppure pagamenti parziali in esecuzione del titolo esecutivo costituito da una sentenza di condanna passata in giudicato. L’accertamento dell’inottemperanza comporta l’assegnazione di un nuovo termine per l’integrale adempimento e, per il caso di inutile decorso, la nomina sin d’ora del commissario ad acta, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario dell’amministrazione. Il compenso del commissario è posto a carico dell’amministrazione inadempiente e liquidato secondo il d.P.R. n. 115/2002, mentre le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono distratte in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Il Fatto
Con sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, il Ministero dell’Istruzione e del Merito era stato condannato a riconoscere a una docente il beneficio economico della carta elettronica per l’aggiornamento professionale, per gli anni scolastici dal 2018/19 al 2022/23, e a pagare i compensi al difensore.
I ricorrenti espongono che il titolo è stato notificato all’amministrazione e che è inutilmente decorso il termine dilatorio di centoventi giorni, senza alcun adempimento. Propongono quindi ricorso per l’ottemperanza della sentenza, chiedendo l’ordine di pagamento delle somme dovute, la nomina di un commissario ad acta in caso di perdurante inadempimento e la condanna alle spese del giudizio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio qualifica il ricorso come fondato muovendo dall’accertamento del presupposto processuale: il titolo è passato in giudicato ed è stato ritualmente notificato, con conseguente decorso del termine dilatorio previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996 per il pagamento.
La documentazione in atti e le dichiarazioni della parte ricorrente dimostrano che l’amministrazione non ha effettuato pagamenti, neppure parziali. L’amministrazione resistente, costituita con memoria di stile, non ha formulato deduzioni sul punto né ha indicato l’andamento della procedura: il credito resta perciò non contestato nell’an e nel quantum.
Su queste basi il Tribunale dichiara l’inottemperanza del Ministero e gli assegna il termine di centoventi giorni dalla pubblicazione della sentenza per effettuare integralmente i pagamenti dovuti.
Per il caso di inutile decorso del termine, il Collegio nomina sin d’ora commissario ad acta il Capo del Dipartimento affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario del medesimo Dipartimento. Al commissario è assegnato l’ulteriore termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza, a cura di parte ricorrente, per dare corso al pagamento e compiere gli atti necessari, a carico e spese dell’amministrazione inadempiente; espletate le operazioni, egli invierà alla Sezione una relazione sugli adempimenti realizzati.
Il compenso del commissario, posto a carico dell’amministrazione inadempiente, sarà determinato e liquidato secondo il d.P.R. n. 115/2002. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Nota della Redazione
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