Clausola di partecipazione con limitazione territoriale non impugnata tempestivamente (TAR Lazio n. 10464 del 08.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di concorsi pubblici, la clausola del bando che configuri quale requisito di partecipazione l’iscrizione negli elenchi del servizio di collocamento mirato territorialmente competente rispetto ai posti messi a concorso riveste natura immediatamente lesiva per il candidato che ne sia privo. Ne consegue che tale clausola, ove ritenuta illegittima, deve essere impugnata nel termine decadenziale di sessanta giorni dalla pubblicazione, non potendo la relativa censura essere fatta valere solo successivamente avverso il provvedimento di esclusione. Il principio di tassatività delle cause di esclusione, che consente di prescindere dall’impugnazione tempestiva delle clausole del bando, opera esclusivamente nei contratti pubblici e non è estensibile alla materia concorsuale.
Il Fatto
La ricorrente, persona con disabilità iscritta al centro per l’impiego di Pomigliano d’Arco, partecipava a un concorso pubblico riservato ai soggetti disabili per l’assunzione presso l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, presentando domanda per la sede di Frosinone e dichiarando nella domanda l’iscrizione al centro per l’impiego di tale provincia, circostanza non veritiera. L’amministrazione la escludeva dalla procedura per carenza del requisito di partecipazione previsto dall’art. 1, comma 4, del bando, che richiedeva l’iscrizione negli elenchi del collocamento mirato della provincia per la quale era presentata la candidatura.
La ricorrente impugnava il provvedimento di esclusione, deducendo l’illegittimità della clausola territoriale per contrasto con i principi costituzionali e sovranazionali di tutela dei disabili, la violazione delle garanzie partecipative e il difetto di motivazione. Il Tribunale, dopo il passaggio in decisione della causa, rilevava d’ufficio un possibile profilo di inammissibilità del ricorso per omessa impugnazione della lex specialis e lo sottoponeva alle parti ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., riconvocando successivamente la camera di consiglio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente ricostruito il contenuto della lex specialis, rilevando che l’art. 1, comma 4, del bando prescriveva che ciascun candidato potesse presentare domanda solo per i posti di uno degli ambiti provinciali, purché iscritto negli elenchi del servizio di collocamento mirato del corrispondente territorio provinciale. Tale requisito, ad avviso del Tribunale, costituiva una condizione di partecipazione alla procedura, non già un mero requisito rilevante in fase di assunzione.
In applicazione dei criteri ermeneutici propri dei contratti di cui agli artt. 1362-1371 c.c., il Tribunale ha attribuito carattere preminente al dato letterale, evidenziando come la clausola fosse chiara e univoca, tanto da essere l’unica disposizione evidenziata in grassetto nel bando. Il riferimento contenuto nell’art. 3, comma 1, lett. d), al centro per l’impiego «territorialmente competente» non poteva che essere interpretato, alla luce del criterio sistematico, come riferito ai servizi di collocamento indicati nel precedente art. 1.
Quanto alla natura della clausola, il Tribunale ne ha affermato il carattere immediatamente lesivo, in quanto idonea a impedire la partecipazione alla procedura selettiva. Da ciò è derivata la necessità di una tempestiva impugnazione nel termine decadenziale di sessanta giorni dalla pubblicazione del bando. Il ricorso, invece, era stato notificato circa un anno dopo la pubblicazione del bando e risultava rivolto esclusivamente avverso il provvedimento di esclusione.
Il Collegio ha infine escluso la fondatezza della tesi della nullità della clausola, richiamata dalla ricorrente sulla base dei principi dell’Adunanza plenaria n. 22 del 2020. Tale pronuncia, ha precisato il Tribunale, attiene alla materia dei contratti pubblici, nella quale vige il principio di tassatività delle cause di esclusione, mentre nella fattispecie alcuna disposizione legislativa vieta espressamente, a pena di nullità, l’introduzione di una clausola con limitazione territoriale. Alla luce di tali considerazioni, il ricorso è stato dichiarato inammissibile e comunque irricevibile, con compensazione delle spese di lite.
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Nota della Redazione
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