Carta docente ai precari: ottemperanza all’obbligo di accredito del beneficio (TAR Puglia n. 1543 del 24.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo accerta l’inadempimento dell’amministrazione all’obbligo di conformarsi al giudicato e, accertatolo, ne ordina l’esecuzione entro un termine perentorio. La mera liquidazione delle spese legali in favore del difensore distrattario non integra esecuzione del titolo, poiché non soddisfa la statuizione di condanna sulla sorte capitale. È dunque legittima la nomina del commissario ad acta per l’ipotesi di perdurante inerzia, con conseguente condanna alle spese secondo soccombenza.

Il Fatto

La ricorrente, docente con contratto a tempo determinato, aveva ottenuto dal Tribunale di Taranto, Sezione Lavoro, una sentenza che le riconosceva il diritto al beneficio economico della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, nella misura di euro 500,00 annui per gli anni scolastici 2017/18, 2018/19, 2019/20 e 2020/2021. Il giudice del lavoro aveva condannato il Ministero ad adottare ogni adempimento per garantire l’effettiva fruizione del beneficio, con le stesse regole previste per i dipendenti a tempo indeterminato, o in via alternativa a pagare la somma corrispondente, oltre rivalutazione e interessi.

Notificato il titolo, l’amministrazione non vi ha dato integrale esecuzione, secondo la ricorrente, essendosi limitata a liquidare i compensi legali. Intervenuto il passaggio in giudicato e decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito con legge n. 30/1997, la interessata ha proposto ricorso in ottemperanza chiedendo la condanna all’esecuzione e, in caso di inerzia, la nomina di un commissario.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha disposto preliminarmente istruttoria con ordinanza n. 157 del 31.1.2025, ordinando all’amministrazione una dettagliata relazione sullo stato del procedimento di liquidazione e sull’eventuale avvenuto accreditamento del beneficio.

A fronte della pretesa, adeguatamente documentata, il Ministero non ha contestato l’inadempimento: si è limitato a depositare un ordine di pagamento riferito alle spese legali liquidate in favore del difensore e una nota ministeriale risalente al 30.5.2023. Entrambi i documenti risultano irrilevanti ai fini dell’ottemperanza, perché non dimostrano l’avvenuta esecuzione della statuizione condannatoria sulla sorte capitale.

Il Tribunale ha quindi ritenuto fondato il ricorso e ha condannato l’amministrazione a dare completa esecuzione alla sentenza, per capitale, rivalutazione e interessi, entro 90 giorni dalla comunicazione della decisione. Per l’ipotesi di infruttuoso decorso del termine ha nominato commissario ad acta il Direttore Generale per il personale scolastico, con facoltà di delega e termine ulteriore di 90 giorni. Trattandosi di funzioni affidate a un dipendente pubblico interno alla struttura debitrice, non è stata prevista alcuna liquidazione di compenso commissariale.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza, con distrazione in favore del difensore antistatario, ai sensi dell’art. 93 cod. proc. civ. e degli artt. 26 e 39 cod. proc. amm.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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