Ottemperanza e soccombenza virtuale sulle spese dopo l’esecuzione tardiva (TAR Lombardia n. 1382 del 19.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, la sopravvenuta esecuzione del giudicato da parte dell’Amministrazione determina la cessazione della materia del contendere. Tale esito non preclude però la regolazione delle spese secondo il principio di soccombenza virtuale, quando l’ottemperanza sia intervenuta solo dopo la notifica del ricorso. In tal caso l’Amministrazione resta soccombente in senso virtuale, perché la sua inerzia ha reso necessario il giudizio di esecuzione. La condanna alle spese, con distrazione in favore dei procuratori antistatari, consegue quindi all’accertamento dell’inadempimento iniziale e alla sua tardiva riparazione.

Il Fatto

Il ricorrente, docente, ha ottenuto dal Tribunale di Mantova, sezione lavoro, con sentenza n. 153 del 3 luglio 2024, il riconoscimento del diritto al beneficio economico della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente per più anni scolastici, con condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito a mettere a disposizione l’importo complessivo di € 2.000,00 tramite il sistema della Carta.

La sentenza, non appellata, è passata in giudicato ed è stata notificata al Ministero per l’esecuzione. L’Amministrazione è rimasta inerte oltre il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996. Il ricorrente ha quindi proposto ricorso per ottemperanza ai sensi degli artt. 114 e ss. cod. proc. amm., chiedendo la condanna all’esecuzione, la nomina di un commissario ad acta e la fissazione di una penalità di mora, oltre alla rifusione delle spese.

La Motivazione della Corte

Il Ministero si è costituito con atto di mero stile. Nelle more del giudizio, il dirigente dell’Ufficio Scolastico Regionale ha comunicato che la società gestrice della procedura ha accreditato nel borsellino elettronico l’importo riconosciuto in sentenza. La difesa del ricorrente ha confermato la sopravvenuta cessazione della materia del contendere, insistendo per la condanna alle spese in forza del principio di soccombenza virtuale.

Il Collegio ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, rilevando che in corso di giudizio l’Amministrazione ha dato piena esecuzione al giudicato. La controversia sull’esecuzione è dunque venuta meno sotto il profilo sostanziale, non residuando alcuna utilità da una pronuncia di condanna.

La questione si è quindi spostata sulla regolazione delle spese. Il TAR ha applicato il principio di soccombenza virtuale, valorizzando un dato cronologico decisivo: l’esecuzione è intervenuta soltanto dopo la notifica del ricorso per ottemperanza. Prima di quel momento, l’Amministrazione era rimasta inadempiente anche oltre il termine dilatorio di legge.

Da tale successione temporale il Collegio ha tratto la conseguenza che la condanna alle spese va posta a carico dell’Amministrazione resistente, in quanto la sua inerzia ha costretto il ricorrente a instaurare il giudizio di esecuzione per ottenere quanto già riconosciuto. Le spese sono state liquidate in € 800,00, oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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