Ottemperanza e sopravvenuta carenza di interesse per atti esecutivi dell’amministrazione (TAR Marche n. 476 del 17.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza la sopravvenuta adozione, da parte dell’amministrazione, di atti formali diretti in modo inequivoco a dare esecuzione alla sentenza determina l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Il giudizio presuppone che il provvedimento giurisdizionale da eseguire contenga statuizioni di condanna o, comunque, un obbligo di facere gravante sull’amministrazione: ove la sentenza abbia effetti soltanto costitutivi in annullamento, l’ottemperanza non può spingersi oltre l’eliminazione dell’atto illegittimo già conseguita. La posizione soggettiva del privato relativa alla concreta erogazione del beneficio economico assume natura di diritto soggettivo, con conseguente tutela davanti al giudice ordinario, come affermato dalle Sezioni Unite n. 25213 del 2020.
Il Fatto
La società ricorrente aveva ottenuto dal Ministero dello Sviluppo Economico la concessione di un contributo, poi revocato con decreto notificato nel gennaio 2022. Avverso tale revoca la società proponeva ricorso, definito dalla sentenza del TAR Marche n. 524/2023 del 1° agosto 2023, che annullava l’atto gravato. La sentenza era appellata davanti al Consiglio di Stato ma non sospesa.
Con il ricorso in ottemperanza la società chiedeva l’ordine di pagamento del contributo, la nomina di un commissario ad acta e la fissazione di una penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. Nelle more, il Ministero adottava un nuovo decreto che confermava la concessione, annullava il provvedimento di revoca e indicava i riferimenti contabili per il pagamento.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva anzitutto che l’atto sopravvenuto non può che qualificarsi, in parte, come mera presa d’atto dell’annullamento giurisdizionale già intervenuto e, in parte, quale atto dispositivo del pagamento dovuto secondo la ripartizione per annualità e il piano di erogazioni indicati nel decreto di concessione.
Sotto il profilo contabile, il Tribunale osserva che per effetto dell’ordinanza cautelare n. 321/2022 il provvedimento di revoca era già stato sospeso nella parte in cui disponeva il disimpegno della somma e il rientro nella disponibilità del conto di tesoreria. Non è quindi configurabile alcun impedimento alla materiale erogazione del beneficio spettante in base al decreto di concessione.
Da ciò deriva che non può ritenersi che il Ministero non abbia posto in essere gli atti necessari a dare esecuzione alla sentenza ottemperanda. Il Collegio ritiene, anzi, che sia stato avviato il procedimento di gestione contabile della spesa, destinato a concludersi mediante ordinazione e pagamento.
Il Tribunale sottolinea poi un profilo decisivo: in base al principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, il ricorso definito dalla sentenza ottemperanda non conteneva statuizioni di condanna, bensì soltanto statuizioni costitutive in annullamento. Il ricorso in ottemperanza va pertanto dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, avendo l’amministrazione adottato atti formali diretti in modo inequivoco a dare esecuzione alla sentenza.
Il Collegio aggiunge un rilievo incidentale: la posizione soggettiva attualmente vantata dalla ricorrente, concernente la concreta erogazione del contributo, è di diritto soggettivo, con ogni conseguenza in tema di tutela, richiamando le Sezioni Unite n. 25213 del 2020. Le spese sono compensate.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.