Riconoscimento titolo odontoiatra extra UE non vincola l’Italia (Cons. Stato n. 5305 del 02.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il riconoscimento, da parte di uno Stato membro, di un titolo professionale conseguito in un Paese terzo ai sensi dell’art. 2, paragrafo 2, della direttiva 2005/36/CE costituisce esercizio di una mera facoltà secondo norme proprie e non vincola gli altri Stati membri a un riconoscimento automatico. Il 12° considerando della direttiva esclude dal proprio ambito il riconoscimento delle decisioni di riconoscimento adottate da altri Stati membri. L’assimilazione del titolo extra-UE al titolo comunitario opera nei soli limiti dell’art. 3, paragrafo 3, della direttiva 2005/36/CE, che richiede tre anni di esperienza professionale certificata nello Stato membro che ha riconosciuto il titolo. In presenza di fondati dubbi sulla conformità della formazione ai requisiti minimi, l’autorità competente può applicare il regime generale di riconoscimento e subordinare il riconoscimento a una misura compensativa, la cui scelta è rimessa all’amministrazione nei casi previsti dall’art. 18, comma 1, del d.lgs. n. 206/2007.
Il Fatto
Un cittadino italiano ha conseguito in Albania il diploma di laurea in “Stomatologia” e ha poi ottenuto in Romania il riconoscimento di quel titolo, previo superamento di esami integrativi del sesto anno. Con istanza del gennaio 2020 ha chiesto al Ministero della Salute il riconoscimento in Italia del titolo rumeno, invocando il regime automatico.
Il Ministero ha subordinato il riconoscimento al superamento di una prova attitudinale in cinque materie (endodonzia, protesi dentaria, parodontologia, medicina legale e ortodonzia). Il TAR Lazio, Sezione Terza, ha dichiarato improcedibile il ricorso introduttivo e respinto nel merito i motivi aggiunti. L’interessato ha proposto appello.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato muove dalla qualificazione del titolo posseduto dall’appellante. Si tratta di un titolo extra-UE, riconosciuto in Romania ai sensi dell’art. 2, paragrafo 2, della direttiva 2005/36/CE, norma che rimette a ciascuno Stato membro, secondo norme proprie, la sola facoltà di consentire l’esercizio di una professione regolamentata a titolari di qualifiche non acquisite in uno Stato membro.
Il riconoscimento rumeno non equivale al rilascio di un titolo nuovo: le autorità rumene hanno attestato il valore del diploma ai fini dell’inquadramento lavorativo e dell’iscrizione a corsi di formazione, senza immatricolazione e senza rilascio di titolo accademico. L’appellante non ha quindi acquisito un titolo comunitario, ma un titolo extra-UE riconosciuto previa integrazione del percorso di studi.
La Corte esclude l’operatività dell’art. 3, paragrafo 3, della direttiva, che assimila il titolo del Paese terzo solo se il possessore ha maturato tre anni di esperienza professionale nello Stato membro che lo ha riconosciuto, requisito non integrato. Richiamando la propria sentenza n. 1863/2026 e il 12° considerando della direttiva, il Collegio afferma che il riconoscimento effettuato in Romania non vincola l’Italia.
Quanto all’istruttoria, il Consiglio di Stato la ritiene completa. Il Ministero ha coinvolto le autorità estere tramite il sistema IMI, acquisendo conferma della natura extra-comunitaria del titolo e del fatto che l’università rumena era stata oggetto di monitoraggio e proposta di liquidazione per inaffidabilità del programma odontoiatrico. Rileva inoltre che gli esami integrativi sono stati sostenuti in soli tre mesi e che manca qualsiasi attività lavorativa come odontoiatra.
Ne deriva la legittimità della misura compensativa. Quanto alla doglianza sulla mancata possibilità di optare per un tirocinio, trova applicazione il comma 4 dell’art. 22 del d.lgs. n. 206/2007, che deroga al principio della scelta rimettendo all’autorità competente la determinazione della misura nei casi di cui all’art. 18, comma 1, lettere b) e c), tra cui rientrano gli odontoiatri. L’appello è respinto, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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