Servizio militare fuori nomina valutato a pieno titolo nelle graduatorie ATA (Cons. Stato n. 2197 del 17.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il servizio militare di leva prestato dal personale ATA, anche fuori da un rapporto di lavoro con la scuola, è valido a tutti gli effetti ai sensi dell’art. 569, comma 3, del d.lgs. n. 297/1994 e va valutato con il punteggio pieno nelle graduatorie per l’inserimento in terza fascia. La norma speciale sul personale scolastico prevale sulla disposizione generale dell’art. 2050, comma 2, cod. ord. mil., che disciplina il solo servizio svolto in pendenza di rapporto di lavoro e non esclude una diversa valorizzazione del servizio comunque prestato. La distinzione di punteggio fondata sulla presenza o meno di un rapporto di lavoro al momento dell’adempimento degli obblighi di leva è illegittima, perché contrasta con il tenore letterale della norma speciale e con la regola di compensazione dell’art. 52, comma 2, Cost., secondo cui l’assolvimento del dovere militare non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino. Non si configura disparità di trattamento, potendo tutti i partecipanti al medesimo concorso avvalersi della medesima valutazione.

Il Fatto

I ricorrenti avevano chiesto l’inserimento nella terza fascia ATA per il triennio 2024-2027. Avendo svolto servizio militare o civile non in costanza di nomina, chiedevano che quel periodo fosse valutato come servizio specifico, con il punteggio pieno. Il D.M. n. 89/2024 attribuiva invece un punteggio differenziato a seconda che il servizio fosse stato reso durante o fuori da un rapporto di lavoro con la scuola.

Gli interessati impugnavano davanti al TAR Lazio il decreto, la nota ministeriale di accompagnamento e la FAQ che ribadiva la distinzione, estendendo poi l’impugnazione alle graduatorie pubblicate dagli istituti scolastici. Il TAR accoglieva il ricorso, in linea con la giurisprudenza del Consiglio di Stato, annullava gli atti e ordinava all’amministrazione di attribuire il punteggio pieno di 6 punti. Il Ministero proponeva appello.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge le censure dell’amministrazione e conferma l’orientamento già espresso dalla Sezione con le sentenze n. 1720 del 2022, n. 3423 del 2022 e n. 266 del 2023 in materia di personale ATA. Il punto di partenza è il dato letterale dell’art. 569, comma 3, del d.lgs. n. 297/1994, che qualifica il periodo di servizio militare di leva come valido a tutti gli effetti.

Da quel tenore letterale il Consiglio di Stato trae due conseguenze. Non è possibile enucleare, entro un servizio dichiarato pienamente valutabile, soltanto quello prestato in costanza di impiego. Né è possibile leggere l’espressione “a tutti gli effetti” come riferita alla sola carriera o alla partecipazione al concorso, escludendone l’attribuzione del relativo punteggio.

L’amministrazione aveva invocato l’art. 2050, comma 2, cod. ord. mil., che considera a tutti gli effetti il tempo trascorso come militare di leva in pendenza di rapporto di lavoro ai fini della valutazione dei titoli nei concorsi pubblici. Per il Collegio si tratta di una norma generale, riferita a tutti i concorsi, che nulla prevede quanto al servizio svolto fuori da un rapporto e non vieta affatto di attribuire valore equivalente a quel periodo. La sopravvenienza di una norma speciale sul personale scolastico determina una disciplina diversa per la fattispecie specifica, tanto più quando la norma generale regoli solo alcuni profili e quella speciale colmi il profilo ignorato.

La ricostruzione è coerente con l’art. 52, comma 2, secondo periodo, Cost., che impone di non pregiudicare la posizione di lavoro del cittadino chiamato all’adempimento del dovere militare. Quanto alla pretesa disparità di trattamento, il Collegio la esclude: tutti i partecipanti alla medesima procedura possono avvalersi della valutazione in uguale misura, sussistendone i requisiti.

L’appello è quindi respinto. Le spese del grado sono compensate in ragione della complessità e non univocità della questione e della giurisprudenza richiamata.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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