Ottemperanza alle spese distratte in favore del difensore antistatario (TAR Marche n. 1266 del 28.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza è esperibile anche per l’esecuzione del capo della sentenza che condanna la pubblica amministrazione al pagamento delle spese di lite, e in particolare quando esse siano liquidate in favore del difensore della parte vittoriosa riconosciuto antistatario. Tale pronuncia instaura un rapporto obbligatorio tra il difensore e la parte pubblica soccombente e legittima il primo a proporre, per il relativo adempimento, il giudizio di ottemperanza, che tende a far conseguire l’utilità scaturente dalla decisione giurisdizionale e illegittimamente negata dall’amministrazione con comportamento omissivo. Il ricorso è procedibile una volta decorso il termine di 120 giorni dalla notifica della sentenza, previsto dall’art. 14 d.l. 31 dicembre 1996 n. 669. La distrazione delle spese del giudizio di ottemperanza va invece esclusa quando difensore e parte coincidano, difettando il rapporto giuridico che la qualità di antistatario presuppone.

Il Fatto

Il ricorrente, in qualità di difensore nel giudizio civile, aveva ottenuto dal Tribunale di Macerata, Sezione Lavoro, due sentenze — n. 87/2025 e n. 65/2025 — con le quali l’amministrazione resistente era stata condannata a rifondere le spese legali in suo favore quale procuratore antistatario. Le decisioni erano divenute definitive per mancata impugnazione e sono state notificate in forma esecutiva. Decorso il termine di 120 giorni ai sensi dell’art. 14 del d.l. n. 669/1996 senza che l’amministrazione effettuasse il pagamento, il ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza chiedendo la nomina di un commissario ad acta.

L’amministrazione si è costituita con memoria di stile, senza opporre ragioni contrarie alla pretesa. Alla camera di consiglio il ricorso è stato trattenuto in decisione.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ritiene il ricorso meritevole di favorevole apprezzamento, sussistendo tutte le condizioni per l’accoglibilità dell’ottemperanza. Le sentenze poste a fondamento sono divenute definitive per mancata impugnazione, come attestato dal certificato del competente ufficio del Tribunale allegato in atti.

Il nucleo del principio attiene all’esperibilità del rimedio per il capo relativo alle spese. Il giudizio di ottemperanza è esperibile anche per l’esecuzione della parte della sentenza contenente la condanna al pagamento delle spese di giudizio, e ciò vale pure quando esse siano liquidate in favore del difensore della parte vittoriosa riconosciuto antistatario. Tale pronuncia instaura un rapporto obbligatorio tra il difensore e la parte pubblica soccombente e legittima il primo a proporre il giudizio per il relativo adempimento.

Il Collegio sottolinea che il rimedio tende a far conseguire al ricorrente vittorioso tutta l’utilità scaturente dalla pronuncia giurisdizionale, illegittimamente negata dall’amministrazione con un comportamento omissivo. Il ricorso è pertanto procedibile, essendo decorso tra la notifica della sentenza e la proposizione dello stesso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. 31 dicembre 1996 n. 669. Costituita solo formalmente, l’amministrazione non ha opposto alcuna ragione contraria alla spettanza e all’azionabilità della pretesa.

Il ricorso è quindi accolto nei limiti della pretesa azionata, con dichiarazione dell’obbligo dell’amministrazione di dare esecuzione integrale al capo delle sentenze relativo alle spese di lite, salvo le somme eventualmente già corrisposte, entro 30 giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione. Per l’ipotesi di inutile decorso del termine è nominato commissario ad acta il dirigente indicato in motivazione, che assumerà le funzioni solo se investito dal creditore con propria istanza.

Quanto alle spese del giudizio di ottemperanza, non essendo controverso l’inadempimento al momento della presentazione del ricorso, l’amministrazione è condannata al pagamento, anche tenuto conto di quanto statuito dal Consiglio di Stato, sez. VII, n. 9289 del 25 novembre 2025. È invece esclusa la chiesta distrazione delle spese processuali, poiché la qualità di antistatario presuppone un rapporto giuridico tra difensore e parte assistita che non ricorre nel caso di identità tra difensore e parte.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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