Fondo patrimoniale opponibile solo con l’annotazione nell’atto di matrimonio (Cons. Stato n. 1315 del 18.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il fondo patrimoniale è opponibile ai terzi creditori soltanto dal momento dell’annotazione del relativo atto a margine dell’atto di matrimonio, ai sensi dell’art. 162, quarto comma, cod. civ.. La trascrizione del vincolo sugli immobili ex art. 2647 cod. civ. è degradata a pubblicità-notizia e non supplisce al difetto di annotazione nei registri dello stato civile, che non ammette deroghe o equipollenti. È irrilevante la conoscenza che i terzi abbiano comunque acquisito della costituzione del fondo. Sul piano processuale, l’onere di provare la data dell’annotazione grava sul debitore che invoca l’impignorabilità dei beni, secondo il principio di vicinanza della prova e le regole dell’art. 2967 cod. civ..

Il Fatto

Il contribuente ha impugnato la comunicazione di iscrizione ipotecaria effettuata dall’agente della riscossione su un fabbricato agricolo di sua proprietà, a garanzia di somme iscritte a ruolo per prelievi supplementari nel settore latte, maturate negli anni dal 2000 al 2007, comprensive di capitale e interessi. A fondamento dell’opposizione ha dedotto la costituzione di un fondo patrimoniale e la conseguente non aggredibilità dei beni conferiti.

Il TAR Puglia ha in parte dichiarato irricevibile e in parte accolto il ricorso, ritenendo il fondo opponibile alle Amministrazioni e i debiti per quote latte non qualificabili come contratti nell’interesse della famiglia. Le Agenzie hanno appellato, deducendo l’annotazione dell’atto sui registri matrimoniali in epoca successiva all’iscrizione ipotecaria e la natura dei debiti.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina anzitutto l’eccezione di inammissibilità della censura sull’annotazione tardiva, opposta dalla parte appellata perché circostanza non dedotta in primo grado. L’eccezione è infondata: il divieto di domande ed eccezioni nuove in appello ex art. 104, comma 1, cod. proc. amm. opera solo per l’originario ricorrente, mentre per le parti resistenti riguarda le sole eccezioni in senso tecnico e non le mere difese, secondo l’insegnamento di Cons. Stato, Sez. III, n. 2530 del 2021 e Sez. VI, n. 8171 del 2022, richiamati nel provvedimento.

Nel merito il Consiglio rettifica il rilievo in fatto delle Agenzie: la data del 5.9.2023 non è quella dell’annotazione, ma quella di rilascio dell’estratto per riassunto dell’atto di matrimonio. La precisazione non muta l’esito, perché in atti manca la prova del momento dell’annotazione, che era onere della parte appellata fornire per dimostrare l’opponibilità del fondo.

Il percorso argomentativo si fonda sull’orientamento delle Sezioni Unite n. 21658 del 2009, secondo cui l’atto costitutivo del fondo diviene opponibile ai terzi dalla data di annotazione a margine dell’atto di matrimonio, con degradazione della trascrizione ex art. 2647 cod. civ. a mera pubblicità-notizia. Il Collegio ne trae la conferma sistematica: l’abrogazione, ad opera della legge n. 151 del 1975, del quarto comma dell’art. 2647 cod. civ. dimostra la volontà del legislatore di riservare l’opponibilità all’annotazione; questa assicura al terzo la conoscenza della condizione giuridica dei beni e costituisce l’unica formalità pubblicitaria rilevante. Il fondo è quindi soggetto a doppia pubblicità: annotazione con funzione dichiarativa e trascrizione con funzione di notizia. Sono richiamate le conformi Cass. civ. n. 23165 del 2022, n. 22622 del 2020, n. 12545 del 2019 e n. 34757 del 2023.

Poiché la parte appellata non ha provato la data dell’annotazione, l’appello delle Agenzie è accolto e il ricorso introduttivo è respinto integralmente. Diventa superfluo l’esame delle censure sulla natura del debito, che presuppongono l’opponibilità del fondo. Le spese del doppio grado sono compensate per la novità della questione. Il Collegio conferma il patrocinio a spese dello Stato e liquida il compenso secondo il D.M. n. 55 del 2014, espungendo le fasi istruttoria e decisoria e applicando la riduzione ex art. 130 d.P.R. n. 115/2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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