Esigibilità delle spese del giudizio di accesso davanti al giudice amministrativo (TAR Toscana n. 42 del 13.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’azione di ottemperanza è ammissibile anche quando l’ordine di ostensione documentale sia rivolto a un soggetto privato che, per la funzione di interesse pubblico esercitata, è tenuto a consentire l’accesso documentale ai sensi della legge n. 241 del 1990. La pretesa del difensore, dichiaratosi anticipatario nel giudizio a monte, al pagamento delle spese processuali liquidate a carico di quel privato ha invece natura civilistica e paritetica, estranea al profilo pubblicistico dell’accesso: essa non è azionabile in sede esecutiva davanti al giudice amministrativo, che difetta di giurisdizione. Il titolo giudiziario va fatto valere con il giudizio di esecuzione davanti al giudice ordinario. Il commissario ad acta non potrebbe del resto sostituirsi al privato inadempiente nell’esecuzione del pagamento.

Il Fatto

Il ricorrente e il suo difensore, quest’ultimo in proprio, propongono ricorso per l’esecuzione della sentenza TAR Toscana n. 520 del 2023. Con quel provvedimento l’Istituto scolastico paritario era stato condannato a consentire l’accesso all’integralità della documentazione richiesta con istanza del 6 dicembre 2022, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione, e a corrispondere al procuratore antistatario la somma di € 1.000,00 oltre accessori a titolo di spese del giudizio.

I ricorrenti chiedono la condanna dell’Istituto all’adozione di ogni atto necessario alla piena esecuzione del titolo, con ostensione dei documenti e materiale pagamento delle spese in favore del difensore. Con memoria dell’8 gennaio 2024 parte ricorrente dà atto dell’avvenuta consegna della documentazione e insiste per il pagamento delle spese legali, quantificate in € 1.450,00 oltre accessori. Le parti intimate non si costituiscono.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva che la sentenza da eseguire riguardava un accesso richiesto non nei confronti di un soggetto pubblico in senso proprio, ma di un Istituto scolastico paritario, quindi di un privato. Questi è tuttavia tenuto, per la funzione pubblica esercitata, a consentire il diritto di accesso documentale di cui alla legge n. 241 del 1990.

Su questo presupposto l’azione di ottemperanza all’ordine ostensivo, pur rivolta a un soggetto non pubblico, è ammissibile. Il Collegio richiama il principio per cui ogni pretesa in tema di accesso fatta valere verso chi è tenuto a sottostare a tale obbligo — pubblica amministrazione in senso stretto o soggetti privati operanti nell’interesse pubblico — va esercitata, per espressa volontà legislativa, in sede cognitoria ed esecutiva davanti al giudice amministrativo, in coerenza con il carattere pubblicistico dei compiti di trasparenza e pubblicità (Cons. Stato, ad. Plen. n. 5 del 2005).

La pretesa di ostensione è però già stata soddisfatta. Su questo profilo il Collegio dichiara quindi la cessazione della materia del contendere.

Diversa è la domanda del difensore risultato anticipatario nel ricorso a monte, volta a ottenere il pagamento delle spese liquidate dal primo giudice. Il Collegio la qualifica come pretesa di tipo civilistico e paritetica, avente matrice giudiziaria, facente capo al professionista nei confronti dell’Istituto scolastico privato. Essa è sconnessa rispetto al profilo pubblicistico dell’accesso e rispetto a essa non sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo in sede esecutiva. Il commissario ad acta, in ipotesi nominato, non potrebbe d’altro canto sostituirsi al privato inadempiente nell’effettuazione del pagamento.

Il titolo giudiziario deve dunque essere utilizzato dal difensore per attivare un ordinario giudizio di esecuzione, con cui escutere il patrimonio del debitore nelle forme civilistiche. Il ricorso è pertanto dichiarato in parte cessata la materia del contendere e in parte inammissibile, con compensazione delle spese stante la complessità della vicenda.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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