Ottemperanza al giudicato sulla carta elettronica del docente e commissario ad acta (TAR Lombardia n. 485 del 11.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il giudice amministrativo, adito in sede di ottemperanza, accerta l’inottemperanza al giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario che ha riconosciuto il diritto del docente alla carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione, con conseguente condanna dell’amministrazione all’adempimento. L’accertamento presuppone il carattere esecutivo del titolo, il suo passaggio in giudicato e la decorrenza infruttuosa del termine dilatorio previsto per le amministrazioni dello Stato. A fronte dell’inerzia, il giudice ordina l’esecuzione entro un termine perentorio e, per il caso di perdurante inadempimento, nomina un commissario ad acta.

Il Fatto

La ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, la sentenza n. 2445 del 05.07.2023, con cui era stato accertato il suo diritto a ricevere la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente per gli anni scolastici dal 2017/18 al 2020/21, nell’importo nominale di euro 500,00 annui, con condanna dell’amministrazione a mettere a disposizione le relative somme tramite il sistema della Carta elettronica. Il titolo, notificato in data 12.01.2024, è rimasto inadempiuto. Non essendovi stata impugnazione, è intervenuto il passaggio in giudicato, attestato dalla cancelleria del Tribunale in data 22.08.2024, ed è decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo previsto dall’art. 14 D.L. 669/1996, convertito in legge 30/1997.

La ricorrente ha quindi proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR Lombardia, chiedendo la condanna dell’amministrazione all’esecuzione e, in caso di persistente inadempimento, la nomina di un commissario ad acta. L’amministrazione si è costituita formalmente senza contestare l’inadempimento.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha ritenuto il ricorso fondato. La pretesa fatta valere in giudizio risulta adeguatamente documentata e, a fronte dell’inadempimento allegato, l’amministrazione non ha contestato in giudizio il mancato adempimento all’obbligo portato dal titolo azionato.

Il giudice ha ricostruito i presupposti dell’ottemperanza ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm.: l’esistenza di un titolo esecutivo costituito da una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, la sua notificazione e il decorso infruttuoso del termine dilatorio che le amministrazioni dello Stato devono rispettare per completare le procedure di esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali comportanti l’obbligo di pagamento di somme.

Accertata l’inottemperanza, l’amministrazione è stata condannata a dare completa esecuzione, per la sorte capitale, alla sentenza n. 2445/2023, provvedendo entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione della presente sentenza.

Per l’ipotesi di inutile decorso di tale termine, il Collegio ha nominato commissario ad acta il Direttore generale della Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di valutazione, o un dirigente o funzionario dal medesimo delegato. Il commissario provvederà ad adottare gli atti necessari — variazioni di bilancio, stipulazione di mutui e prestiti e quant’altro — avvalendosi, per quanto occorra, della struttura organizzativa regionale. Trattandosi di funzioni commissariali affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’amministrazione debitrice, il giudice ha escluso la liquidazione di alcun compenso.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza, con distrazione a favore dei difensori dichiaratisi antistatari ai sensi dell’art. 93 c.p.c. e degli artt. 26 e 39 del c.p.a., nell’importo di euro 1.000,00 per compensi, oltre accessori.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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