Ottemperanza alle spese di lite e difensore antistatario (TAR Marche n. 1148 del 14.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza è esperibile per l’esecuzione del capo della sentenza che condanna la pubblica amministrazione al pagamento delle spese di giudizio, anche quando queste siano liquidate in favore del difensore della parte vittoriosa riconosciuto antistatario. Tale pronuncia instaura un rapporto obbligatorio diretto tra il difensore e l’amministrazione soccombente e legittima il primo a proporre autonomamente l’ottemperanza per conseguire l’utilità scaturente dal giudicato, illegittimamente negata dal comportamento omissivo della pubblica amministrazione. La procedibilità dell’azione presuppone il decorso infruttuoso del termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. 31 dicembre 1996 n. 669 dalla notifica della sentenza. Il giudice nomina il commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia, mentre la penalità di mora va esclusa quando risulti manifestamente iniqua o eccessivamente afflittiva rispetto all’esiguità del debito.
Il Fatto
Due difensori ottengono dal Tribunale di Fermo, in qualità di procuratori antistatari, una sentenza di condanna dell’amministrazione scolastica alla rifusione delle spese legali. La sentenza diviene definitiva per mancata impugnazione. Notificata in forma esecutiva, essa non viene adempiuta entro il termine di legge.
I ricorrenti propongono quindi ricorso per ottemperanza davanti al TAR Marche, chiedendo l’esecuzione del giudicato, la condanna al pagamento di una penalità di mora e la nomina di un commissario ad acta. L’amministrazione si costituisce con memoria di stile, senza opporre ragioni contrarie.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ritiene il ricorso fondato. La sentenza è definitiva e il ricorso è procedibile, essendo decorso, dopo la notifica all’amministrazione e prima della proposizione, il termine di 120 giorni di cui all’art. 14 d.l. 31 dicembre 1996 n. 669.
Il passaggio centrale riguarda l’interesse ad agire del difensore. Il giudizio di ottemperanza è esperibile anche per l’esecuzione della parte della sentenza che condanna alle spese e anche quando queste siano liquidate in favore del difensore riconosciuto antistatario. La pronuncia instaura un rapporto obbligatorio tra il difensore e la parte pubblica soccombente, e legittima il primo a proporre l’ottemperanza per conseguire l’utilità scaturente dal giudicato, negata dall’inerzia dell’amministrazione.
In assenza di contestazioni, il Tribunale dichiara l’obbligo dell’amministrazione di dare esecuzione integrale al capo della sentenza sulle spese, salvo quanto già corrisposto, e assegna il termine di 30 giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione. Per l’ipotesi di inutile decorso del termine nomina sin d’ora commissario ad acta il direttore della competente direzione generale ministeriale, che assumerà le funzioni solo su istanza del creditore e provvederà entro i successivi centoventi giorni con ogni atto necessario.
Il Collegio rigetta invece la richiesta di indennizzo ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., ritenendo sufficiente, in funzione acceleratoria, la sola nomina del commissario. L’uso delle astreintes è escluso quando risulti manifestamente iniquo o sussistano altre ragioni ostative: nella specie l’esiguità del debito rende la penalità eccessivamente afflittiva. Quanto alle spese del giudizio di ottemperanza, l’inadempimento non è controverso e l’amministrazione è condannata al relativo pagamento, liquidato in dispositivo, anche alla luce di quanto statuito dal Consiglio di Stato, sez. VII, n. 9289 del 25 novembre 2025.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.