Professioni sanitarie: che cosa prevede la riforma e quando arriverà
Martedì 27 ottobre 2026 la Camera ha all’ordine del giorno il disegno di legge che delega al Governo la riforma delle professioni sanitarie: personale, formazione, ordini. Per ora non cambia nulla, perché le regole arriveranno con i decreti. Il dossier dei Servizi Studi di Senato e Camera indica dove i criteri della delega vanno precisati.
Cosa prevede il disegno di legge sulle professioni sanitarie?
Prevede una riforma per delega: il Parlamento fissa principi e criteri, il Governo scrive le regole con decreti legislativi. All’esame dell’Aula c’è il testo modificato in commissione (atto Camera n. 2700-A). Lo accompagna il dossier dei Servizi Studi di Senato e Camera del 9 ottobre 2026. È un documento tecnico, destinato al lavoro dei parlamentari: le osservazioni che contiene sono degli uffici, non delle due Camere.
I criteri della delega toccano quattro campi:
- il personale: lavoro degli specializzandi nel Servizio sanitario nazionale, permanenza minima nelle aree disagiate, meno adempimenti amministrativi, sicurezza, premi legati alla valutazione delle prestazioni, regole per chi lavora con un titolo estero;
- le competenze: formazione continua, formazione manageriale e un sistema nazionale di certificazione delle competenze;
- la formazione specialistica: la ridefinizione del percorso della medicina generale e la valorizzazione delle specializzazioni di chimici, odontoiatri, biologi, psicologi e ostetriche;
- gli ordini professionali: organi, voto degli psicologi, ruolo pubblico.
Dai decreti non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica: si attuano con le risorse già disponibili. Il disegno di legge contiene anche norme sulla responsabilità penale e civile dei sanitari, di cui questo articolo non si occupa.
Una legge delega cambia subito le regole?
No. Con la legge delega il Parlamento affida al Governo il compito di scrivere le norme. L’art. 76 della Costituzione lo consente solo con principi e criteri direttivi, per un tempo limitato e per oggetti definiti. Fino ai decreti valgono le regole attuali.
Il disegno di legge deve prima essere approvato dalla Camera, che può ancora modificarlo, e poi dal Senato nello stesso testo. Da lì valgono i tempi fissati nel testo della commissione:
- il Governo ha sei mesi dall’entrata in vigore della legge per adottare i decreti; la commissione ha sostituito così la scadenza fissa del 31 dicembre 2026;
- il termine può slittare di tre mesi, in relazione ai tempi dei pareri parlamentari;
- ogni schema di decreto richiede prima l’intesa, cioè l’accordo, nella Conferenza Stato-Regioni, la sede di confronto tra Governo, Regioni e Province autonome, e poi il parere delle commissioni parlamentari;
- entro diciotto mesi dall’entrata in vigore di ciascun decreto, il Governo può correggerlo o integrarlo.
Le Regioni entrano in gioco per una ragione costituzionale. Per l’art. 117 della Costituzione, professioni e tutela della salute sono materie di legislazione concorrente: legiferano le Regioni, ma i principi fondamentali li fissa lo Stato. La Conferenza ha dato parere favorevole al disegno di legge il 5 febbraio 2026, prendendo atto dell’impegno del Ministero della salute a coinvolgere le Regioni nella preparazione dei decreti.
Quali sono le professioni sanitarie per la legge?
Sono quelle organizzate in ordini professionali, con un albo e una federazione nazionale. Il dossier elenca gli ordini: medici chirurghi e odontoiatri, medici veterinari, farmacisti, biologi, chimici e fisici, professioni infermieristiche, ostetriche, tecnici sanitari di radiologia medica e professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, fisioterapisti, psicologi.
Le arti ausiliarie delle professioni sanitarie, come l’odontotecnico e l’ottico, sono un’altra cosa. Non hanno un ordine, anche quando per esercitarle serve un’abilitazione dello Stato.
La distinzione decide a chi si applica la delega. Il titolo del disegno di legge parla di professioni sanitarie, ma alcuni criteri riguardano tutto il personale sanitario e uno le figure ausiliarie. Il dossier suggerisce quindi di rivedere l’oggetto della delega e il titolo. Non è una questione di parole: l’art. 76 della Costituzione ammette la delega solo per oggetti definiti.
Un dubbio simile riguarda i medici che frequentano il corso di formazione in medicina generale. Nel linguaggio delle leggi non sono medici in formazione specialistica, cioè specializzandi (d.lgs. 17 agosto 1999, n. 368). La relazione tecnica che il Governo ha allegato al disegno di legge li include nel criterio sul lavoro degli specializzandi; il dossier chiede di chiarirlo nel testo.
Medici e infermieri con titolo estero possono lavorare senza riconoscimento?
Sì, in deroga e fino al 31 dicembre 2029: al posto del riconoscimento ordinario basta quello della Regione. La regola generale è il riconoscimento delle qualifiche professionali conseguite all’estero (d.lgs. 9 novembre 2007, n. 206). L’art. 15 del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34 consente invece di lavorare in deroga nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie, anche come autonomi.
La legge non prevede un passaggio dagli ordini. Il TAR Puglia ha condannato la Regione a riattivare il procedimento sulla domanda di un’igienista dentale: invece di decidere, la Regione aveva chiesto un parere al Ministero della salute e coinvolto gli ordini, passaggi che né la legge né l’atto regionale prevedono (TAR Puglia n. 1329/2024).
La delega cambia questo punto. Il criterio, inserito in commissione, pone due condizioni per iniziare o continuare a lavorare in deroga:
- l’iscrizione in un elenco speciale straordinario presso l’ordine, uno per ogni profilo professionale;
- la verifica preventiva delle conoscenze linguistiche, svolta dall’ordine competente per territorio.
Lo scopo dichiarato è garantire la sicurezza delle cure e una comunicazione adeguata con i pazienti. Il dossier ricorda anche che l’intesa tra Stato e Regioni prevista nel 2023 per attuare la deroga non è ancora stata conclusa.
Si può obbligare un medico a restare in una sede disagiata?
Nel pubblico impiego un vincolo esiste già; la delega permette regole speciali e vincoli anche nel privato accreditato. Chi vince un concorso pubblico deve restare nella sede di prima destinazione per almeno cinque anni, e i contratti collettivi non possono derogare (art. 35, comma 5-bis, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165).
Il criterio riguarda i tempi minimi di permanenza nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie delle aree disagiate, isole minori comprese. Vale per le strutture pubbliche e per quelle private accreditate, cioè abilitate a erogare prestazioni per conto del Servizio sanitario nazionale. Secondo la relazione tecnica, citata nel dossier, consente una disciplina speciale per il personale pubblico e vincoli anche per quello delle strutture private.
Accanto ai vincoli, la delega chiede misure per trattenere il personale: percorsi di carriera, misure organizzative, riconoscimenti per chi lavora in condizioni difficili. Il tutto nei limiti di spesa per il personale già in vigore e senza nuovi oneri. La questione è aperta: il criterio non dice come un vincolo di permanenza si concilierà con un contratto di lavoro privato. Lo dovranno stabilire i decreti.
Che cosa cambia per gli ordini delle professioni sanitarie?
Il Governo potrà rivederne organi e mandati e rafforzarne il ruolo pubblico. Gli ordini tengono gli albi e hanno il potere disciplinare sugli iscritti, sotto la vigilanza dello Stato (art. 2229 c.c.). La legge 11 gennaio 2018, n. 3, che ne ha riscritto le regole, li definisce enti pubblici non economici che agiscono come organi sussidiari dello Stato, cioè a tutela degli interessi pubblici legati all’esercizio della professione. Li finanziano solo i contributi degli iscritti e li vigila il Ministero della salute.
La delega interviene su tre punti:
- correttivi sulle competenze degli organi e sulla scadenza dei mandati, anche per gli organi straordinari;
- misure per valorizzare il ruolo degli ordini come organi sussidiari dello Stato;
- il voto ponderato nel Consiglio nazionale dell’ordine degli psicologi.
Il voto ponderato è un voto che pesa in base al numero di iscritti. Il Consiglio nazionale degli psicologi è formato dai presidenti degli ordini territoriali (art. 28 della legge 18 febbraio 1989, n. 56). Con la delega, ogni presidente avrebbe un voto per ogni cinquecento iscritti al suo ordine, più uno per la frazione superiore a 249. Il dossier osserva che il voto ponderato presuppone di sapere chi vota: supera quindi, in modo implicito, il voto segreto che il regolamento interno oggi prevede per eleggere le cariche.
Il Governo può riscrivere le sanzioni disciplinari dei sanitari?
La delega glielo chiede, ma con un criterio che il dossier giudica da precisare. Tra i criteri generali c’è la revisione delle sanzioni amministrative e disciplinari, che dovranno essere efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità delle violazioni.
Oggi gli ordini hanno autonomia disciplinare: graduano le sanzioni secondo la volontarietà della condotta, la gravità e la reiterazione dell’illecito. Da qui i due dubbi del dossier:
- va chiarita la portata del criterio, vista l’autonomia disciplinare degli ordini;
- il criterio va reso più specifico, perché per la Corte costituzionale una delega in materia di sanzioni, penali o amministrative, deve indicare criteri precisi (Corte cost. n. 53/1997, n. 49/1999 e n. 175/2022).
Il punto non è formale. Un decreto che va oltre i limiti della delega viola l’art. 76 della Costituzione e può essere dichiarato illegittimo: è il cosiddetto eccesso di delega.
Che cosa cambia, in concreto, per sanitari e strutture?
Fino ai decreti, nulla: il contenuto reale della riforma si deciderà lì. Fin qui il fatto. Quella che segue è un’interpretazione.
La delega è ampia e, in più punti, generica. Lo segnalano gli stessi uffici del Parlamento: sull’oggetto, sugli specializzandi, sulle sanzioni. Ogni criterio vago sposta una scelta dal Parlamento al Governo. L’esame in Aula e al Senato è il momento per precisarli.
La seconda osservazione riguarda le risorse. Le misure per trattenere il personale nelle aree disagiate devono stare nei limiti di spesa attuali. La delega punta quindi su vincoli e riconoscimenti, non su nuovi fondi. Se basterà, il dossier non lo dice: non contiene stime sul personale né sugli effetti delle misure.
Sul piano pratico, fino ai decreti valgono le regole di oggi:
- chi lavora in deroga con un titolo estero continua alle condizioni attuali; con i decreti, per proseguire, potrebbero servire l’iscrizione all’elenco speciale dell’ordine e la verifica linguistica;
- le strutture private accreditate nelle aree disagiate devono mettere in conto possibili tempi minimi di permanenza per il personale.
Fonti
- Camera dei deputati, ordine del giorno dell’Aula del 27 ottobre 2026
- Atto Camera n. 2700-A, Delega al Governo in materia di professioni sanitarie e disposizioni relative alla responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie
- Servizio Studi del Senato e Servizio Studi della Camera, dossier sull’atto Camera n. 2700-A, 9 ottobre 2026 (Dossier n. 601/1; Progetti di legge n. 538/1)
- Costituzione, art. 76 e art. 117
- Legge 18 febbraio 1989, n. 56, art. 28
- Legge 11 gennaio 2018, n. 3
- Decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368
- Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, art. 35
- Decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206
- Decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, art. 15, convertito dalla legge 26 maggio 2023, n. 56
- Corte cost. n. 53/1997, n. 49/1999 e n. 175/2022
Nota della Redazione
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