L’ottemperanza al giudicato sul pagamento comprende anche le spese del giudizio esecutivo (TAR Calabria n. 194 del 07.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza avente ad oggetto un giudicato di condanna dell’amministrazione al pagamento di somme, il giudice amministrativo accerta l’inadempimento, ordina l’esecuzione nel termine assegnato e nomina sin d’ora il commissario ad acta per il caso di persistente inottemperanza. Il principio di pienezza e concentrazione delle tutele giurisdizionali, anche esecutive, impone che il commissario provveda altresì al pagamento delle spese liquidate nella sentenza di ottemperanza, ove l’amministrazione non vi adempia nel medesimo termine. L’adozione di un simile approccio evita la moltiplicazione dei giudizi esecutivi e assicura la completa attuazione del dictum in un’unica battuta.

Il Fatto

La ricorrente agisce ai sensi degli artt. 112 e ss. cod. proc. amm. per ottenere l’esecuzione di un decreto della Corte d’Appello che aveva condannato il Ministero della Giustizia al pagamento di € 10.000,00 oltre interessi, nonché alla rifusione delle spese processuali. Il titolo è assistito da autorità di cosa giudicata, come da certificazione prodotta in atti.

La parte aveva inviato all’amministrazione la richiesta di pagamento prevista dall’art. 5-sexies l. n. 89/2001 ed erano decorsi sei mesi dalla presentazione dell’istanza senza alcun esito. Il Ministero, ritualmente notificato, non si è costituito. La ricorrente ha chiesto anche la nomina di un commissario ad acta in caso di perdurante inadempimento.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva che il decreto azionato ha acquisito autorità di cosa giudicata e che la parte ha esperito la richiesta di pagamento imposta dall’art. 5-sexies l. n. 89/2001. Il termine semestrale è decorso. L’amministrazione non ha fornito la prova, su di essa gravante, di aver dato esecuzione al provvedimento giurisdizionale, pur ritualmente notificato.

Sussistono dunque tutti i requisiti per l’accoglimento dell’azione di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e ss. cod. proc. amm. Il Tribunale dichiara l’obbligo dell’amministrazione di dare esecuzione al giudicato mediante il pagamento delle somme del titolo, degli interessi e delle spese ulteriori per l’instaurazione del giudizio, nel termine di 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza.

Per il caso di inutile scadenza del termine il Collegio nomina sin d’ora quale commissario ad acta un Dirigente individuato dal Capo del Dipartimento per gli affari di giustizia, che, su istanza di parte e senza compensi ai sensi dell’art. 5-sexies, comma 8, l. n. 89/2001, darà corso al pagamento compiendo tutti gli atti necessari, comprese le eventuali modifiche di bilancio, a carico dell’amministrazione inadempiente.

Le spese del giudizio sono poste a carico dell’amministrazione, liquidate d’ufficio secondo i parametri del d.m. n. 55/2014 per l’esecuzione mobiliare, fattispecie ritenuta maggiormente affine e non espressamente disciplinata, con richiamo a Cons. Stato, Sez. III, n. 1247 del 2016, e con distrazione in favore del difensore. Il Collegio estende l’ufficio del commissario anche alla refusione delle spese del giudizio di ottemperanza nel medesimo termine di 60 giorni.

A fondamento di tale estensione la sentenza richiama il principio di pienezza e concentrazione delle tutele, le ragioni di economia processuale che impongono di evitare un secondo giudizio di ottemperanza, il buon andamento dell’azione amministrativa e l’assimilazione funzionale all’espropriazione forzata, ove gli artt. 95 e 510 cod. proc. civ. collocano le spese a carico del debitore con soddisfazione in prededuzione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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