L’ottemperanza non ammette riqualificazioni della tassa di registro tra condebitori solidali (TAR Puglia n. 48 del 16.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
Una volta che il condebitore solidale abbia materialmente corrisposto la tassa di registro, la pretesa di riversamento verso l’altro condebitore non attiene più alla spettanza di un credito di natura tributaria, ma alla mera ripetibilità della somma nei rapporti interni, qualificabile come obbligazione di regresso. Le eventuali contestazioni sulla debenza di quella quota vanno fatte valere nel procedimento di ottemperanza, non in un giudizio successivo. Il giudicato formatosi sulla sentenza di ottemperanza non impugnata preclude ogni nuova controversia sulla medesima questione e vincola parti e giudice. L’art. 59 del T.U. n. 131/1986 non muta tale esito, perché il trattamento di favore presuppone l’apposita istanza di prenotazione a debito, non presentata.
Il Fatto
Una struttura sanitaria pubblica, condannata in solido con il Ministero della Salute al risarcimento in favore di alcuni beneficiari, eseguiva per intero il pagamento, comprendendovi anche la tassa di registro della sentenza. Chiedeva poi al Ministero il riversamento della metà di quanto versato, ottenendo l’accoglimento in un primo giudizio di ottemperanza, definito con una sentenza non impugnata.
Il Ministero versava una somma inferiore, trattenendo la quota relativa all’imposta di registro e agli interessi, sul presupposto che la registrazione sarebbe dovuta avvenire a debito. Il Commissario ad acta, sorti dubbi sull’esecuzione, investiva il giudice amministrativo; la struttura chiedeva che fosse imposto il versamento della differenza.
La Motivazione della Corte
Il Collegio chiarisce anzitutto la natura dell’atto introduttivo. Al di là del nomen iuris, la memoria della ricorrente e il quesito del Commissario rientrano nel combinato disposto dei commi 6 e 7 dell’art. 114 del d.lgs. n. 104/2010: il giudice amministrativo, quale dominus del procedimento di ottemperanza, fornisce chiarimenti sulle modalità di adempimento e può essere adito per definire le questioni sorte in fase esecutiva.
Nel merito, la controversia riguarda un rapporto obbligatorio originariamente fiscale e solidale, divenuto di diritto privato quale obbligazione di regresso, e infine confluito nel decisum di un giudicato prima ordinario e poi amministrativo. Una volta eseguito il pagamento da parte di un coobbligato, la questione non può più vertere sulla spettanza del credito tributario, ma solo sulla ripetibilità della somma nei rapporti interni.
Da ciò discende che il Ministero, ove avesse ritenuto infondata la pretesa, avrebbe dovuto far valere le proprie ragioni nel procedimento di ottemperanza. In quella sede il Collegio aveva già condannato l’Amministrazione al pagamento del 50% delle somme versate, tra cui rientra la tassa di registro, e la pronuncia non era stata impugnata nei termini dell’art. 92 c.p.a. Il giudicato preclude quindi qualsiasi nuovo giudizio sulla medesima questione.
La difesa fondata sull’art. 59 del T.U. n. 131/1986 non regge. Per ottenere il trattamento di favore il Ministero avrebbe dovuto presentare apposita istanza di prenotazione a debito, ciò che non è avvenuto. Il titolo del credito è ormai la sentenza di ottemperanza, che ordina il pagamento della metà di tutte le somme versate.
Il ricorso è pertanto accolto: il Ministero è condannato a versare la differenza, oltre interessi, entro quindici giorni, con intervento del Commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento. Le spese sono compensate in ragione della natura del contenzioso.
Nota della Redazione
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