Ottemperanza e termini dimidiati: deposito del ricorso entro quindici giorni (TAR Sicilia n. 2698 del 17.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel rito di ottemperanza, disciplinato dagli artt. 112 e seguenti cod. proc. amm. e soggetto al rito camerale, il deposito del ricorso è sottoposto, a pena di decadenza, al termine dimidiato di quindici giorni decorrente dal perfezionamento della notificazione, in virtù del richiamo all’art. 87, comma 3, cod. proc. amm., e non al termine ordinario di trenta giorni dell’art. 45 cod. proc. amm.. La questione di rito rilevata d’ufficio ai sensi dell’art. 73, comma 3, cod. proc. amm. è ritualmente introdotta con la sola indicazione in udienza e la trascrizione a verbale, non essendo necessaria l’ordinanza con termine per dedurre, prevista per la diversa ipotesi di rilevazione successiva al passaggio in decisione. Le domande nuove introdotte con memoria non notificata alle controparti sono inammissibili, perché qualsiasi modifica del thema decidendum postula la notificazione dell’atto che veicola la domanda sopravvenuta.
Il Fatto
Il ricorrente agisce per l’ottemperanza al decreto ingiuntivo n. 160/2023, emesso dal Tribunale Civile di Patti e non opposto, con cui il Comune è stato condannato al pagamento di euro 110.000,00 oltre interessi, a titolo di canone di locazione, e al rimborso delle spese del rito monitorio. L’ente locale, secondo la prospettazione, non avrebbe saldato quanto dovuto, essendosi perfezionata soltanto una compensazione parziale per euro 8.363,00 in forza della cessione di parte del credito.
Il Comune non si è costituito. Con memoria del 29 agosto 2025 il ricorrente ha rappresentato che l’ente ha avviato nel 2022 una procedura di riequilibrio non ancora esitata dalla Corte dei Conti, sostenendo la non applicabilità della sospensione delle procedure esecutive, ovvero chiedendo in subordine la rimessione alla Consulta, e in ulteriore subordine l’accertamento del credito da inserire nel piano.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva d’ufficio, previo avviso dato in udienza e trascritto a verbale, un profilo di irricevibilità per tardivo deposito. Ritiene di poter fondare la decisione su tale questione, trattandosi di atto vincolato, richiamando il consolidato orientamento del Consiglio di Stato, IV, n. 10348 del 24.11.2022. L’argomento letterale muove dall’art. 73, comma 3, cod. proc. amm.: la sola indicazione in udienza con verbalizzazione è sufficiente, mentre l’ordinanza con termine per dedurre è riservata all’ipotesi di questione rilevata dopo il passaggio in decisione. L’argomento sistematico esclude la sorpresa processuale quando la parte, ritualmente avvisata, non si presenti.
Nel merito del rito, il giudice qualifica l’ottemperanza come soggetta al rito camerale, con la dimidiazione dei termini ex art. 87, comma 3, cod. proc. amm.. Ne deriva che il deposito va effettuato entro quindici giorni dal perfezionamento della notificazione. La notifica via pec si è perfezionata il 24 aprile 2025, mentre il deposito è avvenuto il 14 maggio 2025, oltre il termine: il ricorso è pertanto irricevibile.
In via di mera ipotesi il Collegio rileva un ulteriore profilo di inammissibilità. Il Comune ha avviato una procedura di riequilibrio finanziario pluriennale non ancora conclusa, e l’art. 243-bis, comma 3, d.lgs. n. 267/2000 sospende le procedure esecutive dalla deliberazione di ricorso alla procedura fino all’approvazione o al diniego del piano.
Le censure di illegittimità costituzionale e la domanda di accertamento ricognitorio del credito, proposte con memoria non notificata, sono manifestamente inammissibili. Il principio generale impone che le domande siano introdotte con il ricorso iniziale o con motivi aggiunti, poiché ogni modifica del thema decidendum richiede la notificazione alle controparti, a garanzia del contraddittorio (richiamata TAR Molise, sent. n. 37/2022). Il ricorso è quindi dichiarato irricevibile e, comunque, inammissibile; nulla per le spese stante la mancata costituzione dell’ente.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.