Transito nei ruoli civili della Difesa: obbligo di motivazione sulla sede assegnata (TAR Puglia n. 1479 del 10.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di transito del personale militare giudicato non idoneo al servizio incondizionato nelle aree funzionali del personale civile del Ministero della Difesa, ai sensi dell’art. 930 del Codice dell’Ordinamento Militare, la determinazione della sede di prima assegnazione non può fondarsi sul solo criterio della copertura delle carenze organiche. L’Amministrazione è tenuta a una motivazione specifica ai sensi dell’art. 3 l. n. 241/1990, che dia conto del bilanciamento tra esigenze funzionali della Forza Armata e situazioni personali, sanitarie, familiari ed economiche documentate dall’istante. Le deroghe dell’Annesso 2 alla circolare ministeriale vanno interpretate sistematicamente, in rapporto agli Annessi riferibili alle altre Forze Armate, per evitare irragionevoli disparità di trattamento. Il transito non è assimilabile a una nuova assunzione, ma postula la continuità del rapporto di impiego, con conseguente sindacabilità giurisdizionale dell’assegnazione.

Il Fatto

Il ricorrente, arruolato nella Marina Militare, veniva giudicato dalla competente Commissione Medica Ospedaliera non idoneo in modo permanente al servizio incondizionato, ma idoneo all’impiego nelle corrispondenti aree funzionali del personale civile del Ministero della Difesa. Chiedeva quindi di transitare in tali aree ai sensi dell’art. 930 del d.lgs. n. 66/2010 e del D.M. 18 aprile 2002, indicando la sede di propria preferenza.

La Direzione Generale per il Personale Civile respingeva l’istanza relativa alla sede di prima assegnazione e ne individuava una diversa, non insistente nella regione di ultimo servizio. Il ricorrente impugnava il provvedimento innanzi al TAR Puglia, deducendo difetto di istruttoria e carenza di motivazione, e chiedeva la condanna dell’Amministrazione al trasferimento presso una sede vicina alla residenza o alla zona di ultimo servizio militare, ovvero la riedizione dell’attività amministrativa.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dal bilanciamento tra l’interesse pubblico a una funzionale distribuzione del personale sul territorio e l’interesse privato del dipendente. Se il primo è in linea generale prevalente, ciò non esonera l’Amministrazione dall’obbligo di una motivazione espressa, univoca e comprensibile ai sensi dell’art. 3 l. n. 241/1990. Gli atti in esame incidono in modo drastico sulla sfera personale, familiare ed economica del dipendente, poiché postulano la continuità del rapporto di impiego e non una prima assegnazione di un neo-assunto, come ribadito da Cons. Stato, Sez. II, n. 8136 del 2022.

Il TAR richiama la giurisprudenza del Tribunale romano (T.a.r. Lazio Roma, n. 9606 del 2025 e n. 176 del 2025), che ha ritenuto non pertinente la motivazione fondata sulla sola copertura delle sedi più sguarnite, quando l’assegnazione avviene a centinaia di chilometri dalla residenza senza contemperamento con le esigenze sanitarie e familiari. Viene parimenti respinta la tesi dell’insindacabilità dell’invito a stipulare il contratto, poiché il transito non è assimilabile a una nuova assunzione.

Il passaggio centrale attiene allo standard motivazionale. L’Annesso 2, applicabile al personale della Marina, va letto non atomisticamente, ma in rapporto all’intera circolare n. 51229 del 25 luglio 2023 e agli Annessi riferibili alle altre Forze Armate, non emergendo ragioni per distinguere nettamente il personale della Marina. La lettura sistematica impone di valorizzare le possibilità di deroga previste dalla seconda parte della disposizione e di intendere l’esigenza di ripianare le carenze organiche solo come copertura di posizioni effettivamente libere.

Il Collegio considera inoltre la nota ministeriale del 5 giugno 2024, applicabile secondo il principio del tempus regit actum (Cons. Stato, Sez. IV, n. 7550 del 2024; Sez. VII, n. 7422 del 2024), che conferma la linea ermeneutica indicata, dettando un regime più favorevole per il personale con profilo tecnico.

Ne consegue che gli atti impugnati risultano inidoneamente motivati, non dando conto dell’effettiva necessità di individuare quella determinata sede e dell’inesistenza di opzioni meno penalizzanti, riferibili alla regione di ultimo servizio o a regioni limitrofe. Il ricorso è quindi accolto nei limiti di cui in motivazione, con annullamento in parte qua e obbligo di riedizione del potere secondo le prescrizioni conformative. Le spese sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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