Decadenza dagli incentivi fotovoltaici: controllo GSE e falsità delle dichiarazioni (Cons. Stato n. 4674 del 10.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il confine tra autotutela e decadenza è segnato dall’effettuazione, da parte del GSE, di un’attività di controllo fondata su nuovi elementi istruttori. Solo la decadenza si caratterizza per l’espressa previsione legislativa, per il carattere vincolato del potere e per la tipologia di vizio, individuato nella falsità o non veridicità degli stati e delle dichiarazioni rese dall’istante. Il richiamo, operato dall’art. 42 del d.lgs. n. 28/2011, ai presupposti dell’art. 21 nonies della l. n. 241/1990 comporta l’applicazione del comma 2 bis, con la conseguenza della legittimità dell’esercizio dei poteri di verifica anche oltre il termine ivi previsto in relazione alla sussistenza del falso. Non è necessario il previo accertamento penale con sentenza passata in giudicato, potendo il GSE valutare autonomamente la non veridicità dei dati e dei documenti forniti. Il termine di conclusione del procedimento di verifica, non essendo legato a un procedimento sanzionatorio, ha carattere meramente acceleratorio e non perentorio.
Il Fatto
Una società agricola titolare di un impianto fotovoltaico ha impugnato il provvedimento con cui il GSE, all’esito di un controllo mediante sopralluogo, ha ridotto la tariffa incentivante in precedenza riconosciuta. La riduzione è motivata dalla circostanza che il titolo autorizzativo era divenuto efficace solo nel 2015, dunque dopo il termine del 31 dicembre 2010 posto dall’art. 1 septies d.l. n. 105/2010, e che la comunicazione di fine lavori era stata inoltrata al Comune oltre tale termine.
Il TAR Lazio ha respinto il ricorso, escludendo sia la perentorietà del termine di conclusione del procedimento sia la violazione dell’art. 21 nonies della l. n. 241/1990, sul rilievo che il termine decorre dalla scoperta dei fatti posti a fondamento dell’atto. La società ha proposto appello, insistendo sulla natura di autotutela del provvedimento e sulla sua tardività.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato ricostruisce la distinzione tra i due istituti richiamando l’Adunanza plenaria n. 18 del 2020 e la Sez. II n. 2254 del 2024. La linea di demarcazione è data dall’attività di controllo svolta su nuovi elementi istruttori: nel caso concreto il GSE non ha rivalutato l’istruttoria originaria, ma ha verificato la veridicità delle dichiarazioni e dei documenti prodotti.
Il provvedimento si fonda sull’esito sfavorevole di tali verifiche, condotte ai sensi dell’art. 42 del d.lgs. n. 28/2011, e su circostanze apprese per la prima volta nel 2024, attraverso i chiarimenti forniti dalla Provincia in riscontro ai quesiti formulati dal GSE. La Corte esclude che la tardiva risposta della Provincia integri un silenzio significativo e che gli elementi acquisiti siano inutilizzabili.
L’accertamento ha riguardato la carenza di un titolo autorizzativo corrispondente all’impianto come realizzato: circostanza che eccede la mera regolarità urbanistico-edilizia e ridonda nel difetto di un presupposto per l’accesso ai benefici. Il vaglio negativo di veridicità supera le censure sulla tempestività del provvedimento.
La Corte precisa che la novella dell’art. 56, comma 7, d.l. n. 76/2020 si applica ai procedimenti avviati dopo il 17 luglio 2020, tra cui quello in esame. Il richiamo ai presupposti dell’art. 21 nonies comporta l’applicazione del comma 2 bis, che consente l’esercizio dei poteri di verifica oltre il termine in relazione alla sussistenza del falso, senza necessità di previo accertamento penale, in linea con l’art. 23, comma 3, del d.lgs. n. 28/2011.
Quanto al termine di 180 giorni indicato nella comunicazione di avvio, la Corte ribadisce l’indirizzo consolidato: il termine previsto dall’art. 10 del d.m. 31 gennaio 2014, che richiama l’art. 2 della l. n. 241/1990, non è legato a un procedimento sanzionatorio e ha natura ordinatoria. Il suo superamento non vizia il provvedimento finale, né la perentorietà può derivare dalla sola indicazione contenuta nell’atto di avvio. L’appello è pertanto respinto, con compensazione delle spese del grado.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.