PABE e cave: sindacato di legittimità sulle scelte pianificatorie e oneri documentali (TAR Toscana n. 923 del 18.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
Le scelte espresse dall’amministrazione negli strumenti di pianificazione del territorio e delle attività produttive sono connotate da ampia discrezionalità e costituiscono apprezzamento di merito sottratto al sindacato di legittimità, salvo che siano inficiate da errori di fatto o da abnormi illogicità. La previsione, nelle norme tecniche di attuazione di un piano attuativo, di oneri documentali per la valutazione di compatibilità paesaggistica non integra aggravamento del procedimento amministrativo quando tali oneri sono parametrati alla consistenza del singolo intervento. Il rinvio a un successivo atto amministrativo, purché sorretto da un quadro definitorio compiuto, non rende illegittima la norma pianificatoria. La legittimazione a impugnare atti generali di programmazione richiede la dimostrazione del pregiudizio concreto, non essendo sufficiente la mera vicinitas.
Il Fatto
La società ricorrente, titolare di autorizzazioni all’attività estrattiva per due cave site nel comprensorio di Carrara, impugna la deliberazione del Consiglio Comunale n. 71 del 3 novembre 2020, con cui è stato approvato il Piano attuativo dei bacini estrattivi (PABE), unitamente agli elaborati normativi e cartografici e agli atti presupposti, tra cui la delibera di adozione, le controdeduzioni alle osservazioni e la pronuncia di valutazione d’incidenza.
Dopo la notifica del ricorso si costituiscono il Ministero, la Regione Toscana e il Comune di Carrara. Nel corso del giudizio la ricorrente deposita atto di sopravvenuta carenza di interesse sui primi due motivi, a seguito dell’approvazione di una successiva deliberazione consiliare che rivede l’applicazione dei limiti di resa dei bacini in concessione. La causa è trattenuta in decisione all’udienza del 19 giugno 2024.
La Motivazione della Corte
Il Collegio dichiara improcedibile la parte del ricorso relativa ai primi due motivi, preso atto della sopravvenuta carenza di interesse determinata dalla nuova deliberazione consiliare. Passa quindi all’esame dei motivi terzo, quarto e quinto, che investono gli artt. 34, 35, 36 e 29 delle NTA, e li ritiene infondati richiamando integralmente le conclusioni della sentenza n. 284 del 12 marzo 2024, resa su doglianze sovrapponibili in causa avente ad oggetto il medesimo PABE.
Quanto agli oneri documentali per la valutazione di compatibilità paesaggistica, il Tribunale osserva che l’art. 36 delle NTA “tara” la consistenza dell’onere di allegazione in relazione al singolo intervento, cosicché non può parlarsi di aggravamento procedurale; la norma che ammette la presentazione semplificata della documentazione per le varianti non invasive comporta anzi un alleggerimento. Le previsioni sullo studio idrogeologico e sull’approfondimento del valore paesaggistico dei crinali non pretendono dal piano valutazioni riferibili solo ai casi concreti. Sul dimensionamento delle vasche, il richiamo alle Linee Segnalatrici di Possibilità Pluviometrica è coerente con il regolamento attuativo regionale e non illogico. Sulla revoca dell’autorizzazione in caso di provvedimenti di messa in sicurezza, il potere comunale è distinto e autonomo rispetto a quello dell’autorità sanitaria e filtrato da una conferenza di servizi.
Il sesto motivo, relativo agli artt. 39 e 40 delle NTA, è respinto: le quantità sostenibili discendono dal Piano Regionale Cave, con correttivi illustrati nella Relazione Illustrativa, e le scelte pianificatorie restano sottratte al sindacato di legittimità salvo errori di fatto o abnormi illogicità, secondo l’indirizzo di Cons. Stato, Sez. IV, n. 751 del 2020. Il meccanismo premiale dell’art. 40 e il rinvio a un successivo atto amministrativo non ne determinano l’illegittimità.
Il settimo motivo è dichiarato inammissibile per difetto di interesse, non emergendo dal gravame il concreto pregiudizio derivante dalla previsione generale dell’art. 33, comma 5, delle NTA. Allo stesso modo sono inammissibili l’ottavo e il nono motivo: la legittimazione a impugnare atti di pianificazione richiede la dimostrazione della lesione concreta, non essendo sufficiente la mera vicinitas, come affermato da TAR Piemonte n. 494 del 2019 e Cons. Stato, Sez. II, n. 4089 del 2021. Il ricorso è quindi in parte improcedibile e in parte respinto, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.