Annullamento del permesso di costruire per perdita del titolo di disponibilità dell’area (Cons. Stato n. 4089 del 13.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il venir meno del titolo di disponibilità dell’area su cui insiste l’intervento costituisce perdita di un presupposto essenziale e indefettibile del permesso di costruire, ai sensi dell’art. 11 d.P.R. n. 380/2001, e legittima l’annullamento d’ufficio del titolo edilizio e della relativa voltura. Il potere di autotutela è espressione della competenza dell’ente comunale che ha rilasciato il titolo, non richiede la riconvocazione di una conferenza di servizi quando il titolo sia stato rilasciato in epoca successiva all’autorizzazione unica e la sua adozione sia vincolata. La violazione delle garanzie partecipative non determina l’annullabilità del provvedimento quando l’amministrazione dimostri che il contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso, ai sensi dell’art. 21-octies legge n. 241/1990. L’art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001 non è applicabile quando il bene sia utilizzato da privati e non ricorra una utilizzazione senza titolo da parte della pubblica amministrazione.

Il Fatto

Un’area industriale nella zona p.i.p. del territorio comunale viene assegnata a due società e concessa in locazione a una terza società, che ottiene dalla Provincia l’autorizzazione unica ex art. 208 d.lgs. n. 152/2006 e dal Comune il permesso di costruire per la riconversione di un opificio in impianto di recupero di rifiuti. Il ramo d’azienda viene poi ceduto a un’altra società, che consegue le volture di entrambi i titoli; nelle volture si stabilisce che la cessazione dei contratti di locazione comporta la revoca.

Le locatarie non pagano i canoni e, nel contenzioso civile, i contratti di locazione vengono dichiarati nulli per omessa registrazione con sentenze del Tribunale di Matera passate in giudicato. La Provincia revoca l’autorizzazione unica e il Comune annulla il permesso di costruire e la voltura con determinazione del 27 aprile 2017. Il TAR Basilicata respinge il ricorso; la società appella.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge il primo motivo, relativo alla violazione dell’art. 10-bis legge n. 241/1990 e al mancato riscontro di un’istanza di accesso. La comunicazione di avvio del procedimento caducatorio risulta adeguatamente effettuata ai sensi dell’art. 7 legge n. 241/1990, sicché il contraddittorio era correttamente instaurato; la società, peraltro, non si è avvalsa della facoltà partecipativa, poiché l’atto richiamato costituiva una diffida all’annullamento e all’esercizio del potere ex art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001.

Il Consiglio di Stato aggiunge che nei procedimenti d’iniziativa pubblica, di secondo grado e vincolati non sono esigibili ulteriori garanzie partecipative. In ogni caso, anche in ipotesi di contraddittorio non correttamente svolto, l’appellante non ha dimostrato che il contenuto del provvedimento avrebbe potuto essere diverso: opera quindi la regola dell’art. 21-octies legge n. 241/1990, richiamata dalla giurisprudenza amministrativa (Cons. Stato, Sez. IV, n. 10160 del 2024). La norma edilizia non lascia margini discrezionali, perché il permesso è rilasciato a chi abbia titolo per richiederlo.

Quanto alla pretesa necessità di una nuova conferenza di servizi decisoria, la censura non è accoglibile: il titolo edilizio è stato rilasciato nel 2014, in epoca successiva all’autorizzazione unica del 2011, e non è quindi entrato nella conferenza istruttoria che ha riguardato quest’ultima. Essendo l’atto vincolato e risultando carente il presupposto essenziale, la riconvocazione della conferenza sarebbe stata ultronea.

Il quarto motivo, esaminato congiuntamente per identità di censure, è inammissibile: l’incompetenza del Comune è prospettata in termini dubitativi, senza indicazione del soggetto titolare del potere. Il TAR ha correttamente affermato la competenza dell’ente civico, trattandosi di contrarius actus rispetto al titolo rilasciato.

Il secondo motivo è infondato: i fatti sopravvenuti non incidono sulla legittimità originaria dei provvedimenti né determinano cessata materia del contendere, non essendo satisfattivi dell’interesse del ricorrente. I proprietari hanno ottenuto ed eseguito il sequestro giudiziario degli immobili, con perdita della disponibilità materiale e giuridica delle aree; il contratto richiamato è peraltro un preliminare scaduto e sottoposto a condizione risolutiva.

Il terzo motivo è inconferente: l’art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001 non si applica, perché il bene è utilizzato da privati e non manca un valido provvedimento espropriativo. L’acquisizione è rimessa a una facoltà e non a un obbligo dell’amministrazione; la questione è già stata definita da una pronuncia del Consiglio di Stato del 2020. L’art. 208 d.lgs. n. 152/2006 attribuisce all’autorizzazione valore di dichiarazione di pubblica utilità solo “ove occorra”, cioè quando siano previsti espropri, nella specie esclusi (Cons. Stato, Sez. IV, n. 8357 del 2023). L’appello è respinto con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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