Emersione: nessun permesso se il rapporto è inattendibile ab origine (TAR Liguria n. 429 del 13.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
In caso di rigetto dell’istanza di emersione per difetto dei presupposti normativamente prescritti, il cittadino extracomunitario non ha diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione. Il titolo può essere riconosciuto solo se sia accertata l’effettiva sussistenza ab origine dei requisiti di regolarizzazione. La inattendibilità intrinseca della domanda, desumibile dalla condizione di datore di lavoro senza fissa dimora e dall’indicazione di un immobile inagibile quale luogo della prestazione, legittima il diniego e preclude la sanatoria. È irrilevante che lo straniero abbia successivamente reperito un nuovo datore di lavoro.

Il Fatto

Il ricorrente, cittadino extracomunitario irregolarmente presente sul territorio nazionale, ha impugnato il provvedimento della Prefettura che ha respinto l’istanza di emersione presentata da un datore di lavoro ai sensi dell’art. 103 del d.l. n. 34/2020, conv. in l. n. 77/2020, volta alla stipula di un contratto di lavoro subordinato.

Dopo un primo diniego annullato dal TAR per difetto di contraddittorio, il procedimento è ripreso. Lo Sportello Unico ha chiesto chiarimenti sulla località di impiego, non coincidente con la residenza del datore. Il Comune ha poi attestato l’inagibilità dell’immobile indicato. Il ricorrente ha dedotto abnormità e difetto di istruttoria, sostenendo che l’inerzia del datore non poteva pregiudicarlo e invocando la disponibilità di altra impresa edile ad assumerlo.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dall’orientamento consolidato sull’art. 103 del d.l. n. 34/2020: in caso di diniego del provvedimento di emersione per difetto dei presupposti, lo straniero non vanta alcun diritto a un titolo per rimanere in attesa di occupazione. Richiama sul punto Cons. St., sez. III, n. 2472 del 2023 e Cons. St., sez. III, n. 8576 del 2022.

Diversamente, il combinato disposto dell’art. 103, comma 4, del d.l. n. 34/2020 e dell’art. 22, comma 11, del d.lgs. n. 286/1998 consente il permesso per attesa occupazione se il rapporto si interrompe per fatti sopravvenuti, purché sia accertata la sussistenza originaria dei requisiti. Le circolari ministeriali prot. n. 4623 del 17 novembre 2020 e prot. n. 3625 dell’11 maggio 2021 impongono agli Sportelli di verificare la serietà della domanda e di escludere che sia stata inoltrata a scopo strumentale.

Il Tribunale richiama la Corte cost. n. 209 del 24 novembre 2023, che ha ritenuto legittima la disciplina, riconoscendo ampia discrezionalità al legislatore nella fissazione dei requisiti di legalizzazione, funzionali a prevenire elusioni del sistema e domande strumentali alla regolarizzazione di rapporti fittizi.

Su queste basi il ricorso è infondato. La domanda di emersione è intrinsecamente inattendibile: indica come datore di lavoro un soggetto senza fissa dimora e un immobile inagibile quale luogo delle mansioni. Il ricorrente non ha fornito spiegazioni in giudizio. Esclusa la sussistenza ab origine dei requisiti, il titolo in sanatoria non è rilasciabile, mentre resta irrilevante il successivo reperimento di un datore di lavoro. Spese compensate in ragione del patrocinio a spese dello Stato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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