Cessazione attività abusiva di palestra: obbligo di preventivo avviso prima del provvedimento (TAR Toscana n. 258 del 17.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’apertura e la gestione di impianti, spazi e attrezzature per l’esercizio di attività motorie, ricreative e sportive sono subordinate a SCIA (in precedenza DIA) a prescindere dall’affiliazione al CONI. L’assenza di scopo di lucro non esclude di per sé la natura commerciale dell’attività e non sottrae l’impianto all’obbligo dichiarativo. Accertata la mancanza della SCIA, il Comune non può imporre direttamente la cessazione dell’attività: deve prima assegnare un termine non inferiore a trenta giorni per la regolarizzazione, ai sensi dell’art. 19, comma 3, L. n. 241/1990, salvo che risulti impossibile la conformazione dell’attività alla disciplina.

Il Fatto

La ricorrente, associazione sportiva dilettantistica, gestiva una palestra in immobili condotti in locazione dal marzo 2015, con attività iniziata a gennaio 2015 e affiliazione al CONI. A seguito di sopralluogo della Polizia Municipale nel novembre 2019, il Comune contestava l’apertura e la gestione della struttura senza presentazione della SCIA.

Il Dirigente del Servizio Governo del Territorio disponeva quindi, nel marzo 2020, la cessazione dell’attività abusiva. L’associazione impugnava il provvedimento davanti al TAR Toscana, deducendo l’inapplicabilità della disciplina regionale sopravvenuta, l’esclusione dell’obbligo per le attività affiliate CONI, il difetto di natura commerciale e, in via subordinata, l’illegittimità per mancata assegnazione di un termine di regolarizzazione e per sproporzione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina congiuntamente i primi tre motivi, volti a contestare l’assoggettamento all’obbligo di SCIA. Sul piano normativo rileva che l’art. 10 L.R. n. 72/2000 già subordinava a DIA l’apertura e la gestione di impianti per attività motorie, ricreative e sportive, e che l’art. 11 L.R. n. 21/2015 ha analogamente assoggettato tali impianti a SCIA. La disciplina regionale ha dunque sempre imposto l’adempimento, indipendentemente dall’affiliazione al CONI.

Quanto al difetto di scopo di lucro, il Tribunale richiama la giurisprudenza secondo cui tale profilo non esclude di per sé l’attività commerciale (Cass. civ. n. 4418 del 10 febbraio 2022). Nemmeno l’art. 71, comma 1, D. Lgs. n. 117/2017 (già art. 32, comma 4, L. n. 383/2000) esonera dall’attestazione di conformità: la norma opera sulla sola destinazione d’uso e non elimina la rilevanza degli altri aspetti edilizi e urbanistici.

I primi tre motivi sono pertanto infondati. È invece fondato il quarto, proposto in via subordinata: l’art. 19, comma 3, L. n. 241/1990, nella versione applicabile sia all’inizio dell’attività sia al momento del provvedimento, impone all’amministrazione di assegnare un termine non inferiore a trenta giorni per la regolarizzazione. Né dal provvedimento né dalle difese comunali emerge l’impossibilità di una tale conformazione.

Il Comune ha invece imposto direttamente la cessazione dell’attività, omettendo il passaggio procedimentale dovuto. Il ricorso è quindi accolto, con annullamento del provvedimento impugnato; la quinta censura resta assorbita perché dedotta in via ulteriormente subordinata. Le spese di lite sono compensate in ragione della fattispecie nel suo complesso.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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