Indennità accompagnamento e autosufficienza in comunità familiari competenza valutativa UVM del Comune (TAR Toscana n. 257 del 17.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
La percezione dell’indennità di accompagnamento e il riconoscimento di un’invalidità pari al 100% non costituiscono prova diretta della non autosufficienza degli ospiti di una comunità familiare soggetta a SCIA. Il Comune che adotta un’ordinanza di dimissione deve tenere in debita considerazione le valutazioni dell’Unità di Valutazione Multidisciplinare e della Commissione multidisciplinare, organi tecnici cui la legge regionale attribuisce competenza in materia di vigilanza e di accertamento del bisogno socio-assistenziale. La prevalenza degli accertamenti di polizia giudiziaria o amministrativa su quelli sanitari e multidisciplinari integra carenza istruttoria e contraddittorietà interna del provvedimento, con conseguente annullamento dell’atto.
Il Fatto
La società ricorrente gestisce, in forza di una SCIA presentata il 22.11.2022, una struttura di accoglienza a bassa intensità assistenziale (casa famiglia) ai sensi dell’art. 22, comma 1, lett. a), della LRT 41/2005. A seguito di sopralluogo della Polizia Municipale e di una nota del 27.03.2024, il Comune ha adottato l’ordinanza n. 293 del 9.04.2024 con cui ha ingiunto la dimissione dei soggetti con invalidità al 100%, prescrivendo nel frattempo un’assistenza adeguata nelle 24 ore, e l’ottemperanza alle prescrizioni della Commissione Multidisciplinare.
L’atto si fondava sul rinvenimento di sei ospiti, cinque dei quali percettori di indennità di accompagnamento, e sul mancato adeguamento alle prescrizioni tecniche. La società ha impugnato il provvedimento con tre motivi, deducendo violazione degli artt. 21 e 22 LRT 41/2005 ed eccesso di potere per travisamento del fatto e difetto di istruttoria. Il Tribunale ha accolto l’istanza cautelare con ordinanza n. 339/2024.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina congiuntamente il secondo e il terzo motivo, di carattere assorbente, e li ritiene fondati. La struttura rientra tra quelle non soggette ad autorizzazione ma a comunicazione di inizio attività, per le quali la legge regionale richiede quale requisito l’autosufficienza degli ospiti. Il Comune, nel motivare l’ordinanza, ha valorizzato la percezione dell’indennità di accompagnamento e l’invalidità totale come prova della non autosufficienza.
Il Tribunale non ritiene peregrina l’argomentazione comunale: le condizioni per l’erogazione dell’indennità di accompagnamento possono sovrapporsi a situazioni di difetto di autosufficienza, come riconosciuto da Cass. civ., Sez. lavoro, n. 30568 del 22/11/2019. Il punto decisivo, però, è di natura probatoria. Dall’istruttoria emerge che la UVM aveva valutato gli ospiti con isogravità 0, attestandone l’autosufficienza, e che la Commissione multidisciplinare aveva dato conto di tali esiti nel parere richiamato nel provvedimento.
Il Comune, pur disponendo di tali valutazioni, non ne ha tratto alcuna conseguenza. La competenza della Commissione è esclusiva e obbligatoria per le strutture autorizzate e facoltativa per quelle soggette a SCIA, ai sensi dell’art. 31 del D.P.G.R. 2/R/2018, ma ciò non esonera l’amministrazione dal tenerne in debita considerazione le risultanze. Le valutazioni dell’UVM, organo deputato dall’art. 11, comma 5, LRT 66/2008 a definire l’indice di gravità del bisogno, costituiscono un accertamento diretto della condizione psicofisica degli ospiti; gli accertamenti della Polizia Municipale presso l’INPS consentono solo una desunzione indiretta.
Applicando il riparto dell’onere probatorio di cui all’art. 64 c.p.a., il Collegio ritiene prevalenti i mezzi di prova con maggiore connessione diretta al fatto da dimostrare. Il Comune non ha offerto accertamenti sanitari o multidisciplinari propri, né ha attivato i competenti organi della ASL. Emerge così la carenza istruttoria e la contraddittorietà interna del provvedimento, confermata dall’assenza di ponderazione tra i diversi interessi procedimentali.
Quanto alla ulteriore motivazione relativa ai requisiti tecnici, la ricorrente ha fornito prova dell’adempimento e la resistente nulla ha eccepito. Il ricorso è pertanto accolto e il provvedimento annullato; il primo motivo resta assorbito e le spese sono compensate in ragione della peculiarità dei fatti di causa.
Nota della Redazione
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