Ripiano payback dispositivi medici attività regionale vincolata giurisdizione giudice ordinario (TAR Lazio n. 6796 del 15.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La disciplina del c.d. payback sui dispositivi medici per gli anni 2015-2018, di cui all’art. 9-ter del d.l. n. 78/2015, come convertito e novellato, è costituzionalmente legittima: il meccanismo costituisce un contributo solidaristico ragionevole e proporzionato, rispettoso della riserva di legge di cui all’art. 23 Cost. e non lesivo dell’affidamento delle imprese fornitrici, già edotte sin dal 2015 dell’obbligo di ripiano in caso di sforamento del tetto di spesa. I provvedimenti regionali e provinciali che individuano l’elenco delle aziende fornitrici e gli importi di ripiano dovuti hanno natura meramente attuativo-esecutiva, vincolata e priva di margini di discrezionalità, anche tecnica: instaurano un rapporto obbligatorio patrimoniale che involge un diritto soggettivo al corretto calcolo del quantum debeatur, devoluto alla cognizione del giudice ordinario, difettando la giurisdizione del giudice amministrativo.
Il Fatto
La società ricorrente, fornitrice di dispositivi medici, ha impugnato dinanzi al TAR Lazio il decreto ministeriale del 6 luglio 2022 di certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici per gli anni 2015-2018 e i conseguenti atti statali, nonché, con motivi aggiunti, i provvedimenti regionali di ripiano adottati ai sensi dell’art. 9-ter, comma 9-bis, del d.l. n. 78/2015 che hanno quantificato gli importi dovuti dalla stessa per diverse Regioni. Il ricorso principale contestava la legittimità costituzionale del meccanismo di ripiano, mentre i motivi aggiunti deducevano l’illegittimità derivata degli atti regionali.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente ricostruito il quadro normativo del payback sui dispositivi medici, evidenziando come la disciplina, risalente al d.l. n. 98/2011 e rimodulata dall’art. 1, comma 557, della legge n. 145/2018, sia rimasta a lungo inattuata fino all’adozione del decreto ministeriale del 6 luglio 2022 e delle linee guida del 6 ottobre 2022, cui hanno fatto seguito i provvedimenti regionali di recupero oggetto dei motivi aggiunti.
Quanto al ricorso principale, il TAR ha richiamato la Corte cost. n. 140 del 2024, che ha ritenuto il meccanismo di ripiano misura ragionevole e proporzionata ai sensi dell’art. 41 Cost., qualificandolo come contributo solidaristico privo di profili di irretroattività: le imprese erano consapevoli sin dal 2015 dell’esistenza del tetto di spesa e del connesso obbligo di ripiano, sicché lo ius superveniens del 2022 ha reso solo operative procedure già definite nei loro tratti essenziali. Il ricorso avverso gli atti statali è stato pertanto respinto, anche alla luce della riduzione al 48% della quota introdotta dall’art. 8 del d.l. n. 34/2023, come estesa a tutte le aziende dalla Corte cost. n. 139 del 2024, e della successiva riduzione al 25% prevista dall’art. 7 del d.l. n. 95/2025.
Con riferimento ai motivi aggiunti, il Tribunale ha dichiarato i ricorsi inammissibili per difetto di giurisdizione. L’attività demandata alle Regioni e Province autonome dal comma 9-bis dell’art. 9-ter è meramente attuativo-esecutiva: esse verificano la documentazione contabile, definiscono l’elenco delle imprese e impongono il pagamento secondo percentuali già fissate dalla legge, senza alcun margine di discrezionalità, nemmeno tecnica. I provvedimenti regionali non spendono potere autoritativo, ma si limitano a porre a carico delle imprese uno scostamento già certificato a livello statale, instaurando un rapporto obbligatorio a contenuto patrimoniale che radica un diritto soggettivo al corretto calcolo dell’importo.
In applicazione del criterio del petitum sostanziale, la controversia si colloca “a valle” del potere autoritativo, in un rapporto paritario, sicché la giurisdizione spetta al giudice ordinario, secondo la consolidata giurisprudenza della Cassazione in materia di attività vincolata della pubblica amministrazione. Sono stati assegnati alle parti i termini di cui all’art. 11 c.p.a. per l’eventuale riproposizione, con compensazione delle spese di lite.
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Nota della Redazione
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