Parere negativo di bacino e atti endo-procedimentali non impugnabili in via autonoma (TAR Puglia n. 1426 del 27.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo l’interesse a ricorrere postula una lesione concreta e attuale della sfera giuridica del ricorrente e l’effettiva utilità che l’eventuale annullamento dell’atto impugnato gli arrecherebbe. Il parere negativo reso dall’Autorità di Bacino nell’ambito di un procedimento di condono ancora pendente non integra alcuna lesione immediata, non potendosi affermare che l’istanza sarà necessariamente rigettata. Gli atti endo-procedimentali non sono autonomamente impugnabili e vanno censurati unitamente all’atto conclusivo del procedimento, sul quale si ripercuotono i vizi degli atti preparatori. Il ricorso che investa siffatti atti è pertanto inammissibile per carenza di interesse. Se la parte dichiara in udienza il sopravvenuto difetto di interesse per una parte delle domande, il ricorso è improcedibile nei relativi limiti.

Il Fatto

La ricorrente, titolare di diritto di proprietà superficiaria su alcuni manufatti in area di proprietà di Rete Ferroviaria Italiana, presenta nel 1995 istanza di condono edilizio ex l. 724/1994. Il Comune chiede integrazioni documentali, tra cui il nulla-osta delle Ferrovie, e nel 2001 respinge la domanda per carenza della documentazione richiesta. Con successiva deliberazione consiliare l’ente dispone il riesame generalizzato degli atti di rigetto per improcedibilità documentali; la ricorrente ottiene nel 2017 il nulla-osta di RFI e riattiva la pratica.

Il Comune rileva che i fabbricati ricadono in zona vincolata dal Piano di Assetto Idrogeologico e subordina l’accoglimento al parere dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale, che nel 2020 rende parere negativo. Nel 2022 l’ufficio comunale si oppone alla notifica del tipo mappale, richiamando il precedente rigetto e la presenza di ulteriori opere abusive. La ricorrente impugna dinanzi al TAR l’atto del 2022, il parere di bacino, la determinazione dirigenziale di sospensione dell’aggiornamento cartografico e gli atti connessi.

La Motivazione della Corte

In udienza l’8 ottobre 2025 la difesa della ricorrente dichiara il sopravvenuto difetto di interesse quanto all’impugnazione del diniego di notifica del tipo mappale e del ritenuto rigetto implicito dell’istanza di sanatoria, alla luce della nota comunale del 3 ottobre 2025 attestante la pendenza del procedimento. Il Collegio prende atto della dichiarazione, in linea con il consolidato orientamento amministrativo (Cons. Stato, Sez. IV, 21 maggio 2024, n. 4488), e dichiara il ricorso improcedibile ai sensi dell’art. 35, co. 1, lett. c), cod. proc. amm. nei relativi limiti.

Quanto alle domande residue, il Tribunale richiama la regola secondo cui l’interesse a ricorrere esige la prospettazione di una lesione concreta e attuale e l’utilità effettiva dell’annullamento. Il requisito non sussiste quando il pregiudizio è meramente eventuale. Ne deriva che l’atto endo-procedimentale non è impugnabile in via autonoma e va censurato insieme all’atto conclusivo, al quale è imputabile la lesione e sul quale si riflettono i vizi degli atti preparatori (TAR Lombardia, Milano, n. 1129 del 17 aprile 2024, con i precedenti ivi richiamati).

Applicando tale principio, il parere negativo dell’Autorità di Bacino non ha prodotto alcuna lesione immediata: il procedimento di valutazione dell’istanza è ancora in corso, il Comune ha disposto ulteriori approfondimenti istruttori e la ricorrente stessa sostiene che il parere, per effetto delle vicende sopravvenute, sarebbe ormai superato, circostanza valutabile dall’ente in sede di decisione finale. Non è dunque certo che l’istanza di condono sarà rigettata.

Privi di diretta efficacia lesiva sono anche la determinazione n. 123/2019 di sospensione della precedente determinazione n. 112/2019 e gli ulteriori atti richiamati: si tratta di provvedimenti di natura meramente endo-procedimentale, privi di effetti finali e adottati in un separato procedimento di aggiornamento delle cartografie idrografiche, estraneo all’istanza di condono. Il ricorso è perciò inammissibile per originaria carenza di interesse ai sensi dell’art. 35, co. 1, lett. b), cod. proc. amm.

In conclusione il Tribunale dichiara il ricorso in parte improcedibile e in parte inammissibile, compensando integralmente le spese di lite in ragione della peculiarità delle vicende e della definizione in rito del giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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