Ammonimento del questore: natura preventiva e sindacato sul quadro indiziario (TAR Puglia n. 1425 del 27.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento di ammonimento adottato dal questore ai sensi dell’art. 8 d.l. n. 11/2009, convertito dalla legge n. 38/2009, ha funzione preventiva e dissuasiva, non punitiva. Il suo presupposto non coincide con quello del reato di atti persecutori: non è necessaria la piena prova della responsabilità, ma un quadro istruttorio dal quale emergano, anche sul piano indiziario, condotte idonee a ledere la riservatezza della vita di relazione o, anche solo potenzialmente, l’integrità della persona. L’apprezzamento del compendio indiziario e la modulazione delle necessità istruttorie rientrano nell’ampia discrezionalità dell’autorità di pubblica sicurezza, cui la norma rimette l’acquisizione di informazioni “se necessario”. Il sindacato del giudice amministrativo resta nei limiti dell’insussistenza manifesta dei presupposti, della manifesta irragionevolezza e sproporzione, senza sostituzione nel merito delle valutazioni.

Il Fatto

Il ricorrente impugna il provvedimento con cui il Questore di Lecce, ai sensi dell’art. 8 d.l. n. 11/2009, gli ha intimato di cessare ogni atto persecutorio verso una donna che aveva presentato istanza in tal senso, avvertendolo che la reiterazione delle condotte avrebbe comportato il deferimento all’autorità giudiziaria per il reato di cui all’art. 612-bis cod. pen., con procedibilità d’ufficio nei confronti del soggetto ammonito. L’atto era stato preceduto dall’avviso di avvio del procedimento, a fronte del quale il ricorrente aveva depositato osservazioni difensive.

Il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione della disciplina dell’ammonimento, eccesso di potere per erronea presupposizione, carenza istruttoria, difetto e contraddittorietà della motivazione, violazione del principio di proporzionalità e disparità di trattamento. Costituitisi il Ministero dell’Interno e la Questura, l’istanza cautelare veniva rigettata; con motivi aggiunti il ricorrente riproponeva le censure, insistendo per l’accoglimento.

La Motivazione della Corte

Il Collegio conferma integralmente, in sede di merito, il contenuto dell’ordinanza cautelare, che aveva escluso il fumus boni iuris. Richiamato l’art. 8 d.l. n. 11/2009, il Tribunale chiarisce che l’ammonimento consente al questore di invitare il presunto responsabile a rispettare la legge, avvertendolo che la reiterazione può far superare la soglia della rilevanza penale; l’atto produce effetti rilevanti in materia di armi, sull’aumento della pena in caso di condanna e sulla procedibilità d’ufficio.

Il punto centrale attiene ai presupposti. Poiché la misura ha funzione preventiva e dissuasiva, il suo fondamento non può essere ancorato agli stessi requisiti del giudizio penale: sono sufficienti condotte che, pur prive degli stringenti connotati dell’art. 612-bis cod. pen., si manifestino potenzialmente atte ad assumere rilievo delittuoso. Sul piano probatorio è sufficiente un quadro indiziario valutato secondo la regola del “più probabile che non”, tipica del diritto amministrativo della prevenzione, da cui desumere, con adeguato grado di attendibilità, un comportamento reiterato anomalo, minaccioso o molesto idoneo a determinare un perdurante stato di ansia e paura nella vittima. Il Tribunale richiama sul punto Cons. Stato, Sez. III, n. 2545 del 2020, Cons. Stato, Sez. II, n. 8679 del 2021, Cons. Stato, Sez. III, n. 4127 del 2015 e Cons. Stato, Sez. III, n. 6958 del 2021.

Quanto all’istruttoria, la norma subordina a una valutazione di necessità (“se necessario“) l’acquisizione di informazioni dagli organi investigativi e l’audizione delle persone informate, rimettendo all’autorità la modulazione degli strumenti di approfondimento. Non sono perciò indispensabili né l’ascolto personale del destinatario né l’assunzione di informazioni da terzi. Il sindacato del giudice amministrativo resta circoscritto ai casi di insussistenza manifesta dei presupposti, di manifesta irragionevolezza e sproporzione, senza sostituzione nella valutazione di merito.

Nel caso concreto il Tribunale ritiene provata l’esistenza di una condotta idonea a interferire con le modalità di vita della donna e a creare allarme e ansia, non essendo le deduzioni difensive idonee a smentire la ricostruzione dell’amministrazione; l’atto risulta adeguatamente motivato e le osservazioni procedimentali debitamente disattese. La richiesta istruttoria finale è giudicata irrilevante. Il ricorso e i motivi aggiunti sono quindi respinti, con compensazione integrale delle spese tra le parti costituite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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